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Quali sono le novità sulle tolleranze esecutive per il Salva Casa?

Rosalia Serra
Rosalia Serra
2025-07-20 06:04:29
Numero di risposte : 4
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La norma introduce il comma 1-bis dell’34 bis Dpr 380/2001 il quale prevede, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, una riparametrazione dell’attuale tolleranza costruttiva in funzione della superficie utile dell’unità immobiliare. Per la determinazione della superficie utile si dovrà far riferimento alla sola superficie prevista dal titolo edilizio che ha abilitativo l’intervento escludendo gli eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Lo scostamento dai parametri non è considerato violazione edilizia se contenuto entro i limiti del: 2% per una superficie utile superiore a 500 mq; 3% per una superficie utile tra i 300 e 500 mq; 4% per una superficie utile tra i 100 e 300 mq; 5% per una superficie inferiore a 100 mq. Inoltre, sempre per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il Decreto introduce il nuovo comma 2 bis dell’art. 34 bis Dpr 380/2001 il quale disciplina alcune casistiche rientranti nelle tolleranze esecutive. Sono considerate tolleranze: il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni, la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manatenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere, gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. Il testo del Decreto inserisce nell’articolo 34-bis il comma 3-bis che descrive i requisiti e le procedure per attestare la conformità degli interventi edilizi in zone sismiche, in presenza, appunto, delle tolleranze costruttive introdotte. Viene specificata la documentazione necessaria e il processo di approvazione/autorizzazione da parte delle autorità competenti. In dettaglio, per le unità immobiliari situate nelle zone sismiche, il tecnico deve attestare che gli interventi rispettino le prescrizioni della sezione I del Capo IV della Parte II del Testo Unico Edilizia. L’attestazione, corredata dalla documentazione tecnica sull’intervento, deve essere trasmessa allo sportello unico per ottenere l’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale. Una volta ottenuta l’autorizzazione, oppure decorso il termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi, il tecnico può effettuare la dichiarazione sulle tolleranze costruttive, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili.