La norma allo studio del Mit consentirà di superare lievi difformità esterne o interne delle singole unità immobiliari e degli edifici, che non pregiudicano la sicurezza degli edifici e l’interesse collettivo, ma che molto spesso non sono superabili a causa di un quadro normativo contraddittorio.
La sanabilità riguarda lievi difformità su fabbricati regolarmente assentiti, collaudati e resi agibili che presentavano, sin dalla loro costruzione, piccole variazioni dimensionali rispetto al progetto.
che sono stati oggetto di interventi in epoca successiva, senza sostanzialmente intaccare la volumetria di progetto,
hanno determinato modifiche distributive negli alloggi o variazioni prospettiche senza comunque far venir meno le condizioni di sicurezza nell’utilizzo.
Per alcune modifiche strutturali entro definiti limiti volumetrici, fatte salve sempre le condizioni di sicurezza dell’edificio, sulla possibilità di dichiarare legittimo un immobile costruito prima del 1 settembre 1967 con difformità, rispetto al progetto originale, relative alla planimetria o alla distribuzione interna degli spazi o a lievi modifiche della sagoma.
Inoltre potrebbero essere considerate sanabili le opere eseguite senza titolo autorizzativo, se conformi alla disciplina edilizia e urbanistica in vigore all’epoca di realizzazione dell’opera stessa e se dal punto di vista strutturale sottoposte a verifiche e collaudo da parte di professionista abilitato.
E’ importante ribadire che stiamo parlando di difformità minime che sono ben altra cosa dall’abuso edilizio.