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Come si calcola la tolleranza edilizia del 2%?

Rosanna Silvestri
Rosanna Silvestri
2025-08-16 00:03:57
Numero di risposte : 17
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Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se la discrepanza tra quanto realizzato e quanto dichiarato nel titolo edilizio resta contenuta entro delle percentuali che variano a seconda della superficie utile. Tale limite è del 2% per le unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 mq. Sale al 3% se la superficie varia tra i 300 e i 500 mq e si ferma al 4% se la superficie utile è compresa tra 100 e 300 mq. Infine, arriva al 5% in corrispondenza di una superficie utile inferiore a 100 mq. Al fine del computo della superficie utile, bisogna considerare la «sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo».
Elisabetta Leone
Elisabetta Leone
2025-08-08 08:21:32
Numero di risposte : 15
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Le tolleranze costruttive sono uno scostamento rispetto all’altezza, ai distacchi, alla cubatura, alla superficie coperta e agli altri parametri indicati nel progetto allegato al titolo abilitativo, tali da non costituite una violazione della normativa urbanistica. Attualmente, le tolleranze costruttive non possono eccedere il 2% delle misure indicate nei progetti. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2952/2024, ha spigato che, in base al Testo unico dell’edilizia, le tolleranze costruttive si riferiscono alle misure delle singole unità immobiliari. I giudici hanno aggiunto che le tolleranze costruttive rilevanti per escludere l’abusività dell’intervento vanno poste in relazione con la porzione di immobile cui esso accede, e non con la superficie dell’intero palazzo. Con percentuali delle tolleranze costruttive più elevate, una serie di opere sarebbero automaticamente regolari e si ridurrebbe il numero dei contenziosi.
Giulio Santoro
Giulio Santoro
2025-08-01 12:40:09
Numero di risposte : 26
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Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 % delle misure previste nel titolo abilitativo. Ci si sofferma in particolare sulla dicitura “delle singole unità immobiliari” da cui scaturisce la domanda: nel caso singole unità immobiliari facciano parte di un unico edificio, quel 2% va applicato in rapporto all’intero fabbricato o alla singola unità immobiliare che ne fa parte? Il Consiglio di Stato ha confermato la precedente sentenza del TAR, respingendo l’appello della società. Il CdS ha ritenuto che la norma deve essere interpretata nel senso che la “tolleranza di cantiere” rilevante per escludere l’abusività dell’intervento va calcolata sui singoli parametri edilizi in relazione con la porzione di immobile cui esso accede e non sull’intera costruzione, come si evince dal dato letterale che fa appunto riferimento alle “singole unità abitative“. La legittimità del provvedimento impugnato deve essere valutata alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.
Rosalino Orlando
Rosalino Orlando
2025-07-20 09:16:48
Numero di risposte : 16
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La norma stabilisce infatti che «il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo». La “tolleranza di cantiere” rilevante per escludere l’abusività dell’intervento va posta in relazione con la porzione di immobile cui esso accede, e non con la superficie dell’intero palazzo, come si evince dal dato letterale che fa appunto riferimento «singole unità abitative». Il 2% si calcola sul singolo immobile. La norma deve essere intesa nel senso che la “tolleranza di cantiere” rilevante per escludere l’abusività dell’intervento va posta in relazione con la porzione di immobile cui esso accede, e non con la superficie dell’intero palazzo.