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Cosa prevede la riforma della giustizia tributaria?

Marieva Silvestri
Marieva Silvestri
2025-08-13 13:26:27
Numero di risposte : 20
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La riforma della giustizia tributaria prevede che le Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado abbiano sostituito le Commissioni tributarie provinciali e regionali. La “nuova” magistratura tributaria verrà selezionata in base a un concorso, consistente in una prova scritta e una orale, a cui avranno accesso i laureati in giurisprudenza, scienze dell’economia e scienze economico-aziendali. Ai giudici già in ruolo si affiancheranno quelli che supereranno la prova concorsuale. È inoltre previsto che, a partire dal 1° gennaio 2023, le Corti di Giustizia tributaria di primo grado decideranno in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro, ad esclusione di quelle di valore indeterminabile. Tale novità permette quindi di frazionare le liti: - quelle sino a 3.000 euro saranno decise da un solo giudice, anche per ragioni di economia processuale; - quelle di valore superiore saranno decise dal collegio giudicante. Un’altra particolare novità prevede la possibilità per la Corte di Giustizia tributaria di formulare una proposta conciliativa. Se tale proposta, formulata o dal giudice o da una delle parti, non sia accettata dall’altra senza giustificato motivo, resteranno a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta la conciliazione, le spese saranno compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
Rosanna Rizzo
Rosanna Rizzo
2025-08-10 01:00:45
Numero di risposte : 15
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Il D.Lgs. 220/2023, in vigore dal 4 gennaio 2024, si compone di 4 articoli che danno attuazione ai principi e criteri direttivi previsti per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario, apportando diverse modifiche alle norme processuali disciplinate dal D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992. Le nuove modifiche normative si pongono l’obiettivo di: potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria; implementare gli strumenti deflattivi della conciliazione giudiziale, garantire la semplificazione della normativa processuale, garantire la semplificazione degli atti processuali e dei provvedimenti giurisdizionali, assicurare il contenimento dei tempi di conclusione delle controversie tributarie. Tra le novità di maggior rilievo, si segnala l’abrogazione dell’istituto del reclamo – mediazione, ex art.17-bis; l’impugnabilità delle ordinanze cautelari del giudice di primo grado; l’ampliamento degli atti impugnabili con l’inserimento del rifiuto espresso o tacito dell’autotutela; l’introduzione del divieto di produrre nuovi documenti in grado di appello; il potenziamento degli strumenti per lo svolgimento dell'udienza a distanza; ed, infine, la limitazione dell’utilizzo della notifica e del deposito cartaceo unicamente ai casi di costituzione in giudizio del contribuente privo di assistenza tecnica.
Angela Sanna
Angela Sanna
2025-07-30 01:36:30
Numero di risposte : 20
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La riforma prevede l’innovazione del sistema giudiziario tributario, con l’istituzione di commissioni giudicanti e magistrati tributari, anche in veste monocratica. Il miglioramento delle piattaforme tecnologiche per l’accesso alle fonti giurisprudenziali da parte dell’utenza è previsto. L’introduzione di nuovi istituti processuali, come il rinvio pregiudiziale e la prova testimoniale scritta è prevista. Il rafforzamento del capitale umano, in forza di nuove immissioni in servizio e mediante incentivi economici destinati al personale ausiliario è previsto.
Adriano Ferrari
Adriano Ferrari
2025-07-20 08:56:50
Numero di risposte : 19
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Il decreto riforma e organizza la normativa in tema di giustizia tributaria, intervenendo su meccanismi e procedure al fine di ottimizzare il contenzioso fiscale e offrire un sistema più efficiente e garantista. È stato elaborato sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nell’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111: puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei; coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica; abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali. Il decreto legislativo si compone di 3 parti: la Parte I riguarda l’ordinamento della giurisdizione tributaria, in particolare riproduce il Capo I del decreto legislativo n. 545/1992 (“Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione”) che disciplina l’organizzazione della magistratura tributaria e del relativo personale amministrativo. Tra le disposizioni del Titolo I particolare rilievo assumono l’art. 1, che stabilisce che gli organi di giurisdizione in materia tributaria sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e l’art.2, che attribuisce la giurisdizione in materia ai magistrati tributari e ai giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale. La Parte II riguarda le disposizioni sul processo tributario. È suddivisa in due titoli: titolo I (“Disposizioni generali”) ripropone il titolo I del decreto legislativo n. 546/1992, che reca le disposizioni generali sul processo tributario. Tra le modifiche riveste particolare rilevanza la sostituzione dei riferimenti al solo “collegio” contenuti nel decreto legislativo n. 546 del 1992 con l’espressione “giudice in composizione monocratica o collegiale”, in conseguenza dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 130/2022, che prevedono l’istituzione del giudice tributario monocratico; Titolo II (“Il processo”) ripropone il Titolo II del D.lgs. n. 546/1992 contenente le disposizioni relative al processo di fronte alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, alla conciliazione, ai mezzi di impugnazione, all’esecuzione della sentenza ed al giudizio di ottemperanza. Tra le disposizioni acquista particolare rilevanza l’espunzione dei riferimenti al passaggio in giudicato delle sentenze nei giudizi di ottemperanza, coerentemente con l’immediata esecutività delle sentenze tributarie. L’articolo 131 prevede che le disposizioni del Testo Unico si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026.