:

Cosa cambia con la nuova riforma della giustizia?

Sarita Testa
Sarita Testa
2025-07-20 11:31:25
Numero di risposte : 11
0
La riforma interviene sul Titolo IV della Costituzione e fissa una distinzione tra la carriera giudicante e la carriera requirente dei magistrati ordinari. Attualmente la carriera è unica e il passaggio tra funzioni è possibile – di fatto – solo una volta entro 10 anni dalla prima assegnazione, per effetto della riforma Cartabia del 2022. I numeri dicono che i passaggi sono sempre meno frequenti, come sottolineato dalla Prima Presidente della Corte di cassazione, Margherita Cassano, nel corso di un’audizione in commissione Affari costituzionali alla Camera: “nell’arco di cinque anni è dello 0,83% la percentuale dei pubblici ministeri con funzioni requirenti passati a funzioni giudicanti; e dello 0,21% la percentuale dei giudici divenuti pm”. Per l’Associazione nazionale magistrati “la separazione delle carriere non risponde ad alcuna esigenza di miglioramento della giustizia, ma determina l’isolamento del pubblico ministero, mortificandone la funzione di garanzia e abbandonandolo ad una logica securitaria, nonché poniendo le premesse per il concreto rischio del suo assoggettamento al potere esecutivo”. Il nuovo Csm L’organo di autogoverno si sdoppia in Consiglio superiore della magistratura giudicante e requirente. Entrambi sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto rispettivamente il Primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale della Corte di cassazione. La distinzione dei due Csm preoccupa l’Associazione nazionale magistrati. “Emerge un disegno di indebolimento della magistratura – si legge nel documento approvato dal Comitato direttivo centrale – mediante la previsione di due diversi Csm, con un subdolo affidamento della direzione dei due organi alla componente di nomina politica, e mediante l’attribuzione della competenza disciplinare ad un’Alta Corte, che si configura come un tribunale speciale previsto solo per la magistratura ordinaria”. Tra le prerogative del nuovo Csm restano le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati ma viene sottratta la giurisdizione disciplinare, affidata ad un’Alta Corte. L’Alta Corte disciplinare È una delle novità più rilevanti del progetto di riforma. Si compone di 15 giudici: tre di nomina presidenziale; tre estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento; sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte. Il presidente è eletto tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o dal Parlamento. Restano in carica 4 anni senza possibilità di rinnovo, il loro ruolo non è compatibile con quello di parlamentare o europarlamentare, membro del governo o di un consiglio regionale o con l’esercizio della professione di avvocato o altre cariche indicate dalla legge. È prevista la possibilità di impugnare le decisioni dell’Alta Corte dinnanzi alla stessa Corte, anche per motivi di merito. Al giudizio di impugnazione non possono partecipare i componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione in prima istanza. La riforma rinvia infine alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, e tutte le norme necessarie ad assicurare il funzionamento dell’Alta Corte.