Questa sezione del portale offre una breve guida al processo tributario articolata come segue: organi, oggetto e competenza della giurisdizione tributaria; introduzione del processo; trattazione del ricorso; decisione del ricorso; altri istituti processuali; assistenza tecnica alla difesa del contribuente; spese di giustizia.
Sul piano dell’informatizzazione della giustizia tributaria, si punta alla semplificazione normativa nell’ottica di una completa digitalizzazione del processo, e si prevede l’obbligo di standardizzazione degli atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali.
Vengono introdotti i seguenti criteri direttivi: l’onere di pubblicazione e successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di merito; la modifica dell’art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalità e le forme previste dal decreto legislativo n. 546/1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 602/1973; il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo; l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo; l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o rigetta l’istanza di sospensione dell’atto impugnato.
Si prevede, inoltre, il rafforzamento dell’istituto dell’autotutela per prevenire l’instaurarsi di contenziosi in sede giudiziale, quando questi siano definibili anticipatamente in via amministrativa.
Altra rilevante novità riguarda l’accesso alle banche dati delle Corti di giustizia tributaria contenenti le sentenze tributarie digitali, che sarà garantito a tutti i cittadini per assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa.
Parallelamente, si procederà al riordino dell’intero assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, anche mediante accorpamenti di sedi esistenti, con contestuale previsione delle modalità di riassegnazione dei magistrati, dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino stesso.