Come funziona la giustizia tributaria?

Renata Parisi
2025-08-19 13:31:15
Numero di risposte
: 20
Il sistema della giustizia tributaria è costituito dall’insieme degli organismi che in base alla legge si occupano della giurisdizione tributaria.
Le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado presenti in ciascun capoluogo di provincia giudicano in primo grado mentre le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado con sede in ciascun capoluogo di regione giudicano in appello.
La funzione giudicante delle Corti di Giustizia Tributaria è svolta da un collegio di tre giudici presieduto da un presidente di sezione, ovvero da un giudice monocratico di primo grado per giudizi fino a 5.000 euro, ovvero per il giudizio di ottemperanza fino a 20.000 euro.
A capo di ogni Corte di Giustizia Tributaria è preposto un magistrato in servizio o in pensione.
La funzione amministrativa di supporto all’attività giurisdizionale è svolta dal personale dell’ufficio di segreteria delle Corti di Giustizia Tributaria che dipende dal Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), al cui capo è preposto un Direttore.
Il Dipartimento della Giustizia Tributaria è deputato, tra l’altro, al coordinamento delle attività degli Uffici di segreteria delle Corti di Giustizia Tributaria e alla gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria.

Alessandra Mazza
2025-08-12 10:33:01
Numero di risposte
: 19
Questa sezione del portale offre una breve guida al processo tributario articolata come segue: organi, oggetto e competenza della giurisdizione tributaria; introduzione del processo; trattazione del ricorso; decisione del ricorso; altri istituti processuali; assistenza tecnica alla difesa del contribuente; spese di giustizia.
Sul piano dell’informatizzazione della giustizia tributaria, si punta alla semplificazione normativa nell’ottica di una completa digitalizzazione del processo, e si prevede l’obbligo di standardizzazione degli atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali.
Vengono introdotti i seguenti criteri direttivi: l’onere di pubblicazione e successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di merito; la modifica dell’art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalità e le forme previste dal decreto legislativo n. 546/1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 602/1973; il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo; l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo; l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o rigetta l’istanza di sospensione dell’atto impugnato.
Si prevede, inoltre, il rafforzamento dell’istituto dell’autotutela per prevenire l’instaurarsi di contenziosi in sede giudiziale, quando questi siano definibili anticipatamente in via amministrativa.
Altra rilevante novità riguarda l’accesso alle banche dati delle Corti di giustizia tributaria contenenti le sentenze tributarie digitali, che sarà garantito a tutti i cittadini per assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa.
Parallelamente, si procederà al riordino dell’intero assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, anche mediante accorpamenti di sedi esistenti, con contestuale previsione delle modalità di riassegnazione dei magistrati, dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino stesso.

Mietta Pagano
2025-08-08 16:04:12
Numero di risposte
: 9
La giustizia tributaria funziona attraverso un sistema di tribunali specializzati che garantiscono ai contribuenti un mezzo per contestare gli atti dell’amministrazione fiscale che ritengono ingiusti o errati.
La procedura tipicamente inizia quando un contribuente riceve un avviso di accertamento, una cartella di pagamento, o altro atto amministrativo con cui non è d’accordo.
Il contribuente ha il diritto di presentare un ricorso contro questo atto, solitamente entro un termine stabilito dalla legge.
Il ricorso viene presentato davanti a un organo giudiziario specializzato, che in Italia è rappresentato dalle Commissioni Tributarie Provinciali al primo grado di giudizio.
Le commissioni esaminano sia questioni di merito, ossia l’applicazione concreta delle leggi tributarie al caso specifico, sia questioni di diritto, come l’interpretazione delle norme.
Questo assicura che le dispute siano risolte in modo completo ed equo.
La giustizia tributaria offre un percorso relativamente rapido ed economico per la risoluzione delle dispute fiscali, alleggerendo il carico di lavoro dei tribunali ordinari e promuovendo l’efficienza del sistema giudiziario.

Noel Costa
2025-07-30 13:14:36
Numero di risposte
: 13
L’adozione dell’udienza tributaria a distanza si inserisce in un percorso di informatizzazione del contezioso tributario che ha visto una significativa accelerazione, con l’obbligo del processo tributario telematico e con la digitalizzazione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali di udienza.
Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando prodotti commerciali, implementati in modo da poter operare all’interno delle infrastrutture del Sistema Informativo della Fiscalità (SIF).
Le modalità di convocazione delle parti vengono gestite dal Sigit - Sistema Informatico della Giustizia Tributaria - opportunamente modificato per comunicare alle parti processuali, a mezzo posta elettronica certificata, la decisione del Presidente di convocarle in modalità remota.
Possono beneficiare dell’udienza a distanza non solo le parti processuali ma anche i giudici e i segretari di sezione.
All’interno del Sigit, a supporto dell’udienza a distanza, sono state rese disponibili le funzionalità per la redazione del verbale di udienza digitale sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza.

Tristano Basile
2025-07-20 14:28:58
Numero di risposte
: 19
Il deposito telematico prevede la compilazione guidata di alcune schermate e la trasmissione dei documenti.
Udienza a distanza Giudici tributari, parti processuali, difensori e personale amministrativo si collegano in audiovisione per lo svolgimento dell’udienza.
Indicazioni operative al PTT Una guida al PTT che fornisce istruzioni operative per la registrazione, il deposito telematico, il pagamento del CUT e la consultazione del fascicolo processuale.
Le parti processuali possono utilizzare le attestazioni di indisponibilità dei servizi telematici per la presentazione al giudice dell’istanza per l’eventuale rimessione in termini.
La banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, pubblica e gratuita, permette la libera consultazione delle sentenze digitali delle Corti di giustizia tributaria a partire dal 2021.
In data 26 giugno state rese pubbliche le ordinanze di rinvio e di rimessione alle Corti Superiori, comprensive della Corte Costituzionale, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione, emesse dal 2021 sino all'odierna data.
Pubblicata nella sezione Dati e statistica la Relazione annuale sull'andamento del contenzioso tributario e sull’attività delle Corti di giustizia tributaria relativa all’anno 2024.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2025 è stato pubblicato il Decreto di mancato funzionamento relativo alla chiusura della Corte di Giustizia tributaria di 1° grado di Palermo nella giornata del 4 giugno 2025.
Il servizio di Documentazione Economica e Finanziaria, a cura del CERDEF, è la banca dati completa ed integrata di normativa, prassi e giurisprudenza in materia fiscale ed economica.

Lorenzo Ferrara
2025-07-20 10:57:24
Numero di risposte
: 12
La giustizia tributaria può essere considerata un particolare settore della giustizia amministrativa.
La tutela delle situazioni giuridiche nei confronti della pubblica amministrazione può essere demandata ad un organo della stessa pubblica amministrazione, adito dal soggetto leso mediante un ricorso amministrativo, oppure ad un giudice investito della controversia a seguito dell'esercizio di un'azione da parte del soggetto leso.
Col termine giustizia tributaria si fa riferimento nel diritto tributario all'insieme di mezzi che l'ordinamento giuridico predispone a tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti nei confronti delle pubbliche amministrazioni impositrici di prestazioni tributarie.
La giustizia tributaria può essere considerata un particolare settore della giustizia amministrativa.
La tutela delle situazioni giuridiche nei confronti della pubblica amministrazione può essere demandata ad un organo della stessa pubblica amministrazione, adito dal soggetto leso mediante un ricorso amministrativo, oppure ad un giudice investito della controversia a seguito dell'esercizio di un'azione da parte del soggetto leso.
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