:

Cosa dice la legge n. 23/1996 in materia di edilizia scolastica?

Cosimo Costantini
Cosimo Costantini
2025-07-28 19:52:39
Numero di risposte : 17
0
La legge n. 23/1996 attribuisce ai comuni e alle province competenze specifiche in materia di edilizia scolastica. I comuni sono competenti per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie. Le province sono competenti per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali. In relazione agli obblighi per essi stabiliti, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Caterina Grasso
Caterina Grasso
2025-07-18 18:24:21
Numero di risposte : 16
0
La Legge 11 gennaio 1996 n. 23 dispone norme per l'edilizia scolastica. LEGGE 8 agosto 1996, n. 431 ha disposto l'introduzione del comma 4-bis all'art. 3. La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 1996, n. 381 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 4 commi 1, 4, 5, 6 e 9. La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 1996, n. 381 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 5. LEGGE 3 agosto 1998, n. 295 ha disposto la modifica dell'art. 3, comma 3. LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto la modifica dell'art. 6, comma 1.
Claudio Caruso
Claudio Caruso
2025-07-09 18:35:18
Numero di risposte : 11
0
La legge n. 23/1996 in materia di edilizia scolastica prevede il trasferimento degli oneri dall'ente che, in base alla normativa precedentemente in vigore, era tenuto a provvedere alla fornitura dell'edificio scolastico, a quello competente ai sensi dell'articolo 3. Il trasferimento degli oneri avviene secondo le disposizioni previste dal presente articolo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri di parte corrente comunque sostenuti in media nell'arco del triennio finanziario precedente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'articolo 3, previa individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione degli oneri stessi, da effettuare sentite l'ANCI e l'UPI. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, dallo Stato e, nel caso in cui siano proprietari dell'immobile, dalle istituzioni scolastiche, per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'articolo 3. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si provvede al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province mediante convenzione tra gli enti interessati.
Luna De rosa
Luna De rosa
2025-07-09 18:14:33
Numero di risposte : 20
0
Legge 11 gennaio 1996 n. 23 Norme per l'edilizia scolastica Legge 11 gennaio 1996 n. 23 Norme per l'edilizia scolastica GU n. 15 del 19 gennaio 1996 Testo consolidato 09.2019 con le modifiche apportati dagli atti: 23/08/1996LEGGE 8 agosto 1996, n. 431 ha disposto l'introduzione del comma 4-bis all'art. 3 ha disposto la modifica dell'art. 4, comma 1 La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 1996, n. 381 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 4 commi 1, 4, 5, 6 e 9 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 5 LEGGE 3 agosto 1998, n. 295 ha disposto la modifica dell'art. 3, comma 3 LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto la modifica dell'art. 6, comma 1