Cosa dice il decreto 36 della scuola?

Artes Verdi
2025-07-27 17:45:55
Numero di risposte
: 16
Il decreto prevede la formazione, in prima applicazione, è rivolta a coloro che svolgono funzioni di supporto e di coordinamento didattico e organizzativo delle attività previste dal Piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche.
La partecipazione ai percorsi formativi è su base volontaria.
Le attività formative si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento.
Il percorso è erogato online e in modalità asincrona per l’intera durata, da un soggetto attuatore incaricato mediante convenzione.
Il percorso formativo ha la durata di 30 ore sia per i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, che per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Nell’ambito delle 30 ore rientrano 10 ore di attività di progettazione svolte autonomamente dai partecipanti alla formazione.
La partecipazione alle attività formative del percorso formativo può essere retribuita con emolumenti a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
A tal fine, la contrattazione d’istituto può prevedere compensi in misura forfetaria.
E, ove ne ricorrano le condizioni, le scuole possono avviare una apposita sequenza contrattuale per remunerare la partecipazione dei propri insegnanti al percorso di formazione in servizio incentivata relativa al corrente anno scolastico.
In alternativa alla remunerazione a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, ai docenti è riconosciuta la fruizione dei cinque giorni per la partecipazione a iniziative di formazione con esonero dal servizio di cui all’articolo 36, comma 8, del CCNL 2019/21.

Rosa Sorrentino
2025-07-17 03:34:42
Numero di risposte
: 19
Il decreto prevede due forme diverse di formazione in itinere degli insegnanti: la formazione obbligatoria, nell’ambito dell’orario di lavoro, sulle competenze digitali; i percorsi permanenti triennali, facoltativi, da svolgersi in orario aggiuntivo, destinati ai docenti di ruolo, e al termine dei quali è possibile ricevere l’incentivo, qualora le ore aggiuntive non siano state già remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e ammesso che il docente abbia ricevuto una valutazione positiva al termine del percorso.
D’ora in poi l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria si giocherà sui crediti formativi, i cosiddetti CFU, nell’ambito di un percorso abilitante.
Durante il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, infatti, lo studente dovrà conseguire almeno 60 crediti formativi e dovrà superare un esame finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
Il docente abilitato, a seguire, ha accesso al concorso, la cui vittoria permetterà, attraverso l’anno di prova, di aspirare all’immissione in ruolo.
Per poter superare l’anno bisognerà svolgere il servizio per almeno 180 giorni, dei quali 120 per le attività didattiche.
Al termine del periodo, il personale docente in prova è sottoposto a un test finale e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sulla base di un’istruttoria del docente tutor.
In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non rinnovabile.
Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione, possono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione, ma dovranno acquisire 30 CFU/CFA nell’ambito del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

Damiana D'angelo
2025-07-10 01:12:30
Numero di risposte
: 9
Il nuovo sistema di reclutamento prevede inizialmente un percorso abilitante di formazione iniziale da 60 CFU/CFA, successivamente il sostenimento di una prova concorsuale e un conclusivo periodo di prova in servizio colmato da un test finale valutato complessivamente insieme al periodo di prova.
I percorsi abilitanti sono volti al conseguimento di 60 CFU/CFA, di cui 20 per tirocinio e 10 di Pedagogia.
Per quanto riguarda l'abilitazione per docenti specializzati nel sostegno o abilitati su altro grado/classe di concorso, questi potranno conseguire l’abilitazione attraverso percorsi da 30 CFU/CFA (20 CFU/CFA di metodologie e tecnologie didattiche e 10 CFU/CFA di tirocinio).
Per quanto riguarda i requisiti di accesso per il sistema concorsuale che sarà a regime dal 1°gennaio 2025 sarà necessario il titolo di accesso e l'abilitazione.
è poi previsto un accesso in deroga al sistema ordinario in caso il candidato abbia già conseguito 3 anni di servizio, nei cinque precedenti, di cui 1 nella classe di concorso.
Oppure se sono già posseduti 30 CFU purché parte dei crediti siano di tirocinio.
Tale misura sarà valida fino al 31 dicembre 2024.
Infine fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile accedere in caso siano già posseduti 24 CFU/CFA acquisiti entro il 31 ottobre 2022.
La prova preselettiva potrà essere prevista dai prossimi DPCM fino al 31 dicembre 204.
La prova scritta del concorso sarà strutturata con quesiti a risposta aperta (su disciplina, didattica, informatica e lingua inglese).
La prova orale verterà sulla disciplina della classe di concorso, sulla didattica e sull'abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico.
È inoltre prevista la riserva del 30% dei posti per chi partecipa con 3 anni di servizio nella scuola statale negli ultimi 10, di cui 1 nella classe di concorso.
Il docente è tenuto a rimanere nella medesima scuola, tipo di posto e classe di concorso per tre anni (unica eccezione i casi di sovrannumero o di esubero o applicazione dell’art. 33, c. 5 o 6, della L 104/1992, per fatti successivi alla partecipazione al concorso).
Si può fare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella provincia di appartenenza e si può accettare supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso.

Matilde Monti
2025-07-10 00:39:12
Numero di risposte
: 15
Il decreto 36 prevede un preciso percorso di formazione iniziale, selezione e prova per gli insegnanti della scuola secondaria. Sono previsti un percorso universitario abilitante di formazione iniziale, un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale e un periodo di prova in servizio di un anno con test finale e valutazione conclusiva. Il percorso di formazione abilitante si potrà svolgere dopo la laurea, oppure durante il percorso formativo, in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo. È previsto un periodo di tirocinio nelle scuole. Nella prova finale è compresa una lezione simulata, per verificare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento. I vincitori del concorso saranno assunti con un periodo di prova di un anno, che si concluderà con una valutazione tesa ad accertare anche le competenze didattiche acquisite dal docente. La formazione in servizio dei docenti sarà continua e strutturata, in modo da favorire l’innovazione dei modelli didattici. La formazione sulle competenze digitali e sull’uso critico e responsabile degli strumenti digitali sarà parte della formazione già obbligatoria per tutti e si svolgerà nell’ambito dell’orario lavorativo. Viene introdotto un sistema di aggiornamento e formazione con una pianificazione su base triennale che consentirà agli insegnanti di acquisire conoscenze e competenze per progettare la didattica con strumenti e metodi innovativi. I percorsi di formazione continua saranno definiti dalla Scuola di alta formazione, che viene istituita con il decreto approvato, e si occuperà non solo di adottare specifiche linee di indirizzo in materia, ma anche di accreditare e verificare le strutture che dovranno erogare i corsi, per garantirne la massima qualità.
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