L’art. 3, L. 11 gennaio 1996, n. 23 recante "Norme per l'edilizia scolastica” dispone: “1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie.
I comuni e le province provvedono altresi' alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico.
Per le scuole comprese nell’elenco sopra evidenziato, dunque, la competenza esclusiva di spesa è dell’ente locale, anche quando la scuola chiede di intervenire in autonomia.
La derattizzazione rientra tra le spese di manutenzione ordinaria, dunque è a carico dell’ente locale, per le scuole di competenza.
Lo stesso vale per la pulizia straordinaria dei locali.