Cosa prevede la norma 53 del 2003 circa l'obbligo scolastico?

Grazia Amato
2025-07-13 12:36:43
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: 27
L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età.
L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
Una volta assolto l’obbligo di istruzione, il giovane ha le seguenti opzioni: frequentare una scuola superiore o un corso triennale di istruzione e formazione professionale fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
L’obbligo si intende assolto col conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.
Dopo i 14 anni, il giovane che ha conseguito il diploma di licenza media ha due opzioni: frequentare una scuola statale secondaria o paritaria o recarsi presso le strutture della Regione per la formazione professionale.
I ragazzi che hanno compiuto il quindicesimo anno di età possono assolvere l’obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del Decreto Legge n. 167 del 14 settembre 2011.
L’obbligo formativo è il diritto e il dovere da parte del giovane di frequentare attività formative fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, come previsto dalla Legge n. 144 del 17 maggio 1999, art. 68.
In Italia l’istruzione è obbligatoria per dieci anni.
L’adempimento di tale obbligo è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
L’istruzione obbligatoria è gratuita.
Si assolve frequentando le scuole del sistema pubblico o anche frequentando i percorsi di istruzione e formazione professionale.
L’obbligo di istruzione è disciplinato dalle seguenti leggi: Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, articolo 1, comma 622.
Il diritto – dovere all’istruzione e formazione è definito dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, più nota come Legge Moratti.
È assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.
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