La confisca diventa definitiva quando si verifica l'estinzione per confusione dell'obbligazione tributaria, ovvero il caso in cui lo Stato acquisisca beni, società, aziende o partecipazioni a seguito di confisca definitiva. Con il trasferimento al patrimonio statale, viene meno la dualità tra creditore e debitore. Le due parti infatti, si riuniscono così come previsto dall’articolo 1253 del codice civile. Ne consegue l’annullamento delle sole obbligazioni erariali.
I crediti che si estinguono per confusione sono quelli maturati fino alla data di adozione del provvedimento cautelare, ossia il momento cui retroagiscono gli effetti della confisca definitiva.
Successivamente, il soggetto passivo diventa, ex tunc, lo Stato.
Per tale periodo “transitorio”, l’amministrazione finanziaria ritiene che si estinguano per confusione solo i crediti Irpef/Ires mancando, con riferimento a detti tributi, il presupposto soggettivo per l’imposizione.
Restano, invece, esclusi dall’effetto estintivo i crediti Irap, Iva o relativi alle ritenute per i quali, quindi, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio.