Le società a partecipazione pubblica sono società di capitali di cui lo Stato possiede una partecipazione totalitaria oppure una partecipazione, maggioritaria o minoritaria, definita mista pubblica privata. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Alle società a partecipazione pubblica si applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato, ad eccezione delle deroghe disposte dal presente decreto. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. Le società in house disciplinate dallo stesso decreto legislativo all’art. 16 ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni e l’assetto organizzativo e lo statuto di queste società devono rispondere a determinati requisiti. Gli statuti di queste società devono prevedere che oltre l’80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall’ente pubblico socio. Il decreto correttivo ha previsto la modifica dei tempi, originariamente previsti, entro cui gli enti pubblici avrebbero dovuto attuare i piani di razionalizzazione delle partecipate. L’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale del Notariato hanno predisposto un Vademecum per le società in house nel nuovo Codice degli Appalti e nel Testo Unico delle Società Pubbliche. Tra le informazioni presenti nel Vademecum sono evidenziati i requisiti tipici delle società in house, tra i quali le clausole sulla percentuale di fatturato derivante dallo svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Altro requisito fondamentale riguarda il capitale pubblico dell’organismo affidatario in house che non potrà mai essere inferiore al 100% del capitale sociale per tutta la durata della Società.