I costi per la sicurezza derivano dalla stima effettuata nel PSC per eseguire le lavorazioni in sicurezza.
Gli oneri della sicurezza sono le spese che ogni datore di lavoro sopporta per la gestione dei rischi specifici propri.
I costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso da parte dell’offerente.
L’impresa è vincolata contrattualmente a tali costi in quanto fanno riferimento a specifiche richieste del committente riguardanti la sicurezza e la tutela della salute.
Gli oneri per la sicurezza sono gli oneri afferenti all’esercizio dell’attività d’impresa.
Si tratta delle spese che ciascun Datore di Lavoro sopporta per la gestione dei rischi specifici propri e cioè relativi alle misure di prevenzione e protezione da adottare durante l’esecuzione delle proprie lavorazioni nello specifico cantiere.
Questi oneri sono contenuti nella quota parte delle spese generali e non sono riconducibili ai costi per la sicurezza previsti dal p. 4 dell’allegato XV al D.lgs. 81/08.
Ad esempio, sono oneri per la sicurezza, la formazione del personale, la sorveglianza sanitaria, i DPI, ecc..
I costi per la sicurezza sono i costi che derivano, in caso di lavori ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008, dalla stima effettuata nel PSC secondo quanto previsto dal par. 4 dell’Allegato XV al citato decreto.