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Cosa occorre inviare all'INAIL in caso di infortunio?

Flavio Marini
Flavio Marini
2025-08-23 05:46:26
Numero di risposte : 28
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Il lavoratore che si è infortunato sul lavoro dovrà comunicare immediatamente l’incidente al datore di lavoro. Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore. La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. Il certificato medico dovrà essere trasmesso dal lavoratore al datore di lavoro il quale dovrà, in modalità telematica, trasmettere il modello di denuncia infortunio sul lavoro all’INAIL qualora la prognosi sia superiore ai 3 giorni. Detto ciò, se è stato il Suo medico curante a prestarle la prima assistenza in seguito al Suo infortunio, ha l’obbligo di trasmettere per via telematica all’Inail il certificato medico.
Giuseppa Pagano
Giuseppa Pagano
2025-08-15 14:51:23
Numero di risposte : 19
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Pertanto, a decorrere dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione hanno l’obbligo di comunicare all’Inail entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro preveda un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. L’obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoro che comporti un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio di cui al richiamato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
Simona Riva
Simona Riva
2025-08-12 07:12:48
Numero di risposte : 26
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I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di PAT (IASPA), i datori di lavoro di amministrazioni in gestione per conto dello Stato, i datori di lavoro del settore navigazione titolari di PAN, e loro delegati, accedono con le credenziali già in loro possesso, secondo le consuete modalità previste per l’invio della Denuncia/Comunicazione di Infortunio. Il servizio “Comunicazione di infortunio” è collocato sul portale Inail all’interno della macrosezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”. Gli intermediari del datore di lavoro di tutte le gestioni interessate al nuovo adempimento che già accedono con le credenziali in loro possesso al servizio della “Denuncia di infortunio e malattia professionale” trovano, all’interno di tale macrosezione, il nuovo servizio “Comunicazione di infortunio”. Il datore di lavoro agricolo e il datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private devono, invece, utilizzare il ruolo di “Utente con credenziali dispositive”, attualmente in uso per l’accesso ad altri servizi a disposizione sul portale istituzionale: accesso con credenziali SPID, CIE oppure CNS. L’utente con credenziali dispositive, effettuato l’accesso al sito Inail, troverà tra i servizi telematici a disposizione, il suddetto l’applicativo “Comunicazione di infortunio”. ATTENZIONE: Dal 1° ottobre 2021 tutti gli utenti devono accedere ai servizi online esclusivamente tramite Spid, Cie e Cns: non sono più valide le credenziali rilasciate dall’Istituto. Tutti gli utenti coinvolti - per le indicazioni sull’accesso e le modalità di acquisizione dei profili digitali - possono, comunque, far riferimento alle indicazioni contenute nella sezione del portale ACCEDI AI SERVIZI ON LINE>RICHIESTE DI ABILITAZIONE.
Emidio Fontana
Emidio Fontana
2025-08-01 18:14:59
Numero di risposte : 21
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L'Inail ha predisposto la nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio. Denuncia/comunicazione di infortunio Istruzioni per la compilazione
Marieva Costa
Marieva Costa
2025-07-24 09:29:31
Numero di risposte : 24
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Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare telematicamente all’Inail, entro due giorni da quando riceve dal lavoratore i dati di riferimento del certificato, la denuncia di infortunio ai fini assicurativi in caso di infortuni con conseguenze superiori ai tre giorni di prognosi. Il servizio online consente all’utente registrato ai Servizi Online Inail la compilazione di tutti i dati necessari all'Istituto per avviare e istruire la pratica. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio. Con l’invio telematico della denuncia di infortunio dal 2016 è assolto il precedente obbligo del datore di lavoro di denunciare l’infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza, provvedendo l’Inail ad inoltrare ad essa gli infortuni mortali oppure con prognosi riservata o superiore a trenta giorni. Il servizio online è disponibile al datore di lavoro registrato ai Servizi Online Inail, dopo autenticazione, e consente di inserire tutti i dati necessari all’Istituto per avviare e istruire la pratica.