Il soggetto ospitante il tirocinante è obbligato ad assolvere tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Ciò significa, che nell’eventualità di un incidente o infortunio, a rispondere sarà proprio il datore di lavoro.
La responsabilità per la sicurezza di studenti coinvolti in stage e tirocini formativi è a carico del titolare dell’azienda e non dell’ente promotore.
Il datore di lavoro è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal Testo Unico di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro anche in quei casi nei quali siano presenti soggetti che svolgono uno stage o tirocinio.
In particolare, l’art. 2 comma 1 lett. a) equipara al lavoratore chiunque esegua un’attività, retribuita o meno, anche se con il solo scopo di imparare un mestiere, inclusi i beneficiari dei tirocini formativi e di orientamento.
La Corte di Cassazione si è trovata d’accordo con i precedenti giudizi ed ha respinto tutti i motivi di ricorso avanzati.
Nello specifico, ha sottolineato che “correttamente i giudici di appello hanno ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81”, secondo il quale “al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento”.
Infatti, è pratica consolidata che, qualora l’infortunio sia attribuibile alla violazione di una serie di disposizioni di prevenzione e sicurezza da parte del datore, il comportamento del lavoratore, anche se imprudente, non può escludere la responsabilità del proprietario dell’azienda.
Questo perché la mancanza delle primarie forme di tutela, come informazione ed equipaggiamento, causano un’estensione della sfera di rischio, tanto da ritenere qualsiasi infortunio causato dall’inerzia del datore di lavoro.
L’omessa previsione del rischio, l’omessa formazione del tirocinante e la mancanza di dispositivi di protezione confermano tale responsabilità.
Il fatto che l’obbligo assicurativo dei tirocinanti sia a carico delle università promotrici non ha alcun collegamento con il tema della sicurezza sul luogo di lavoro.