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Cosa succede se un tirocinante si fa male?

Matilde Rinaldi
Matilde Rinaldi
2025-07-25 02:55:05
Numero di risposte : 22
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Il soggetto ospitante il tirocinante è obbligato ad assolvere tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Ciò significa, che nell’eventualità di un incidente o infortunio, a rispondere sarà proprio il datore di lavoro. La responsabilità per la sicurezza di studenti coinvolti in stage e tirocini formativi è a carico del titolare dell’azienda e non dell’ente promotore. Il datore di lavoro è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal Testo Unico di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro anche in quei casi nei quali siano presenti soggetti che svolgono uno stage o tirocinio. In particolare, l’art. 2 comma 1 lett. a) equipara al lavoratore chiunque esegua un’attività, retribuita o meno, anche se con il solo scopo di imparare un mestiere, inclusi i beneficiari dei tirocini formativi e di orientamento. La Corte di Cassazione si è trovata d’accordo con i precedenti giudizi ed ha respinto tutti i motivi di ricorso avanzati. Nello specifico, ha sottolineato che “correttamente i giudici di appello hanno ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81”, secondo il quale “al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento”. Infatti, è pratica consolidata che, qualora l’infortunio sia attribuibile alla violazione di una serie di disposizioni di prevenzione e sicurezza da parte del datore, il comportamento del lavoratore, anche se imprudente, non può escludere la responsabilità del proprietario dell’azienda. Questo perché la mancanza delle primarie forme di tutela, come informazione ed equipaggiamento, causano un’estensione della sfera di rischio, tanto da ritenere qualsiasi infortunio causato dall’inerzia del datore di lavoro. L’omessa previsione del rischio, l’omessa formazione del tirocinante e la mancanza di dispositivi di protezione confermano tale responsabilità. Il fatto che l’obbligo assicurativo dei tirocinanti sia a carico delle università promotrici non ha alcun collegamento con il tema della sicurezza sul luogo di lavoro.
Silverio Fontana
Silverio Fontana
2025-07-25 01:19:54
Numero di risposte : 13
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In caso di infortunio sul lavoro durante il tirocinio formativo o lo stage, la responsabilità di cui al T.U. Sicurezza sul lavoro D. Lgs 81/08 ricade in capo al datore di lavoro. La giurisprudenza della Cassazione è spesso molto utile a fare chiarezza rispetto a casi pratici e situazioni su cui l’apparato delle norme vigenti non consente di addivenire a risposte immediate. Recentemente la Suprema Corte, con la sentenza n. 7093 dello scorso primo marzo 2022, ha in particolare affermato che l’imprenditore o datore è responsabile penalmente per l’infortunio verificatosi in azienda, i danni dello studente in tirocinio formativo o dello stagista. Compito del soggetto ospitante è infatti quello di assicurare le condizioni di sicurezza e igiene, dovendosi considerare il giovane – alle prese con l’alternanza scuola-lavoro o con i primi passi nel mondo del lavoro tramite stage – al pari di un dipendente. La Corte di Cassazione ha poi rilevato che il richiamo all’obbligo assicurativo dei tirocinanti o stagisti e la correlata determinazione del premio, non ha connessione con l’argomento della sicurezza sui luoghi di lavoro. Secondo il ragionamento seguito dalla Cassazione, l’imprenditore ha dato luogo alle seguenti violazioni: omessa previsione del rischio al quale era esposta la persona offesa nella lavorazione a cui era stata adibita, omessa formazione e informazione della studentessa tirocinante, omessa fornitura di opportuni dispositivi di protezione. La Suprema Corte ha altresì evidenziato l’irrilevanza del comportamento abnorme della persona che ha patito l’infortunio. Per condotta abnorme si deve sostanzialmente intendere un insieme di azioni pericolose per la propria incolumità. Infatti, anche laddove l’evento sia ricollegabile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in campo di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato anche elementari norme di sicurezza non rileva, giacché la mancanza delle necessarie forme di tutela produce un ampliamento della sfera di rischio.