La materia dei tirocini è soggetta anche alla legislazione delle regioni le quali, a norma della Costituzione, sono competenti in materia di formazione professionale.
Molto spesso, le leggi regionali hanno introdotto l’obbligo di corrispondere al tirocinante una somma di denaro a titolo di borsa di studio o di rimborso spese.
Infatti, come abbiamo visto, il rapporto tra soggetto ospitante e tirocinante non può mai essere considerato un rapporto di lavoro dipendente e, dunque, le somme erogate al soggetto che effettua il tirocinio non possono mai essere considerate retribuzione da lavoro dipendente.
Gli emolumenti dati al tirocinante saranno dunque: rimborsi spese: se si tratta di somme che vengono erogate a fronte di spese effettivamente sostenute dal tirocinante (ad es. spese di viaggio, di trasporto, di vitto, etc.); borse di studio o premi: se si tratta di somme erogate per premiare il tirocinante.
La legge prevede che l’obbligo dei datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto di paga sia limitato ai soli lavoratori dipendenti.
Come abbiamo detto, il tirocinio non costituisce in nessun caso una forma di lavoro subordinato e, dunque, l’obbligo della busta paga non sussiste.
È pur vero che anche nei confronti dei tirocinanti, tuttavia, il datore di lavoro ospitante potrebbe trovarsi ad effettuare il ruolo del sostituto di imposta.
Se è vero, infatti, che i rimborsi spese sono esenti da tassazione, è altrettanto vero che le eventuali somme corrisposte a titolo di premi o borse di studio sono soggette a tassazione visto che la legge equipara ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
Tuttavia, nella gran parte dei casi, l’importo erogato al tirocinante è molto basso e, dunque, il datore di lavoro non dovrà versare le tasse al Fisco se si rientra nella no tax area, ossia, i redditi annui dello stagiaire non superano il reddito imponibile annuo di 8.174 euro.
Se questa soglia viene superata e il datore di lavoro deve effettuare le trattenute, si consiglia di elaborare (anche se non è obbligatorio) un prospetto paga da consegnare al tirocinante.