secondo il disposto di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003, il distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
prima di dare corso al distacco, è obbligo del distaccante verificare e garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro in cui il dipendente sarà chiamato ad operare.
in base alla espressa disposizione di cui all’art. 3, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono trasferiti a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, obbligo che resta a carico del datore di lavoro distaccante.
sussiste la responsabilità del datore di lavoro distaccante se quest’ultimo dispone il distacco presso altra impresa senza il previo controllo delle condizioni di sicurezza del luogo ove il dipendente è incaricato a svolgere la propria attività lavorativa.
il trasferimento degli obblighi di prevenzione e protezione in capo al distaccatario attiene alla sola fase esecutiva della prestazione.
prima che il distacco si realizzi, il datore di lavoro distaccante mantiene, secondo i principi generali, la piena titolarità degli obblighi di prevenzione e protezione.
rientra certamente tra detti obblighi quello di dar corso al distacco soltanto ove si accerti che presso la impresa distaccataria sussistano le condizioni di garanzia per la sicurezza e la salute dei lavoratori.