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Come posso ottenere un risarcimento danni da un'agenzia di viaggio?

Antonina Fiore
Antonina Fiore
2025-07-27 07:09:50
Numero di risposte : 13
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E’ bene raccogliere le prove dei disservizi, documentando le carenze della struttura con foto e video che andranno a corredare il reclamo e l’eventuale richiesta giudiziale di risarcimento del danno. Raccogliete, dunque, tutte le prove possibili mediante foto, filmati e testimonianze e inviate un dettagliato reclamo al tour operator una volta tornati a casa: si ha tempo 10 giorni per inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per denunciare “l’inesatto adempimento e le difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati” e chiedere quindi un indennizzo. Se questa via si rivela inutile, il turista può ricorrere al Giudice Pace se la pretesa risarcitoria non supera la somma di € 5.000,00. In caso contrario la competenza passa al giudice ordinario. Fondamentale è dunque conservare il titolo di viaggio e ogni ricevuta che attesti spese extra sopportate per far fronte ai disservizi, nonché le prove che dimostrino al giudice gli inadempimenti dell’organizzatore. Si può chiedere il risarcimento sia per i danni patrimoniali che per i danni morali da “vacanza rovinata”. La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 7256 del 11.05.2012 ha ritenuto sufficiente la prova fornita dai turisti circa l’inadempimento dell’operatore turistico ai fini del riconoscimento del danno morale da vacanza rovinata. Non dimenticare di far valere i tuoi diritti!
Gabriella Carbone
Gabriella Carbone
2025-07-27 06:48:16
Numero di risposte : 17
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Il risarcimento può essere richiesto sia all’organizzatore del pacchetto turistico che al venditore, che è responsabile della corretta intermediazione e della scelta di un tour operator affidabile. In particolare, la recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che un’agenzia di viaggi deve garantire l’affidabilità del tour operator scelto. Se l’agenzia propone un pacchetto turistico di un tour operator insolvente, noto per la sua situazione di fallimento, la richiesta di risarcimento da parte del turista è legittima. In questo caso, l’agenzia ha mostrato negligenza nella scelta dell’organizzatore, contribuendo alla cancellazione della vacanza e al danno subito dal turista. La Corte di Cassazione ha chiarito che nel contesto di pacchetti turistici “all inclusive”, l’agenzia di viaggi e il tour operator sono responsabili solidalmente per l’inadempimento dei servizi offerti, in quanto questi pacchetti sono considerati un’operazione commerciale unitaria finalizzata a garantire un’esperienza turistica completa. Il turista ha diritto a essere risarcito per il danno subito, sia patrimoniale che non patrimoniale.