Il risarcimento può essere richiesto sia all’organizzatore del pacchetto turistico che al venditore, che è responsabile della corretta intermediazione e della scelta di un tour operator affidabile. In particolare, la recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che un’agenzia di viaggi deve garantire l’affidabilità del tour operator scelto. Se l’agenzia propone un pacchetto turistico di un tour operator insolvente, noto per la sua situazione di fallimento, la richiesta di risarcimento da parte del turista è legittima. In questo caso, l’agenzia ha mostrato negligenza nella scelta dell’organizzatore, contribuendo alla cancellazione della vacanza e al danno subito dal turista. La Corte di Cassazione ha chiarito che nel contesto di pacchetti turistici “all inclusive”, l’agenzia di viaggi e il tour operator sono responsabili solidalmente per l’inadempimento dei servizi offerti, in quanto questi pacchetti sono considerati un’operazione commerciale unitaria finalizzata a garantire un’esperienza turistica completa. Il turista ha diritto a essere risarcito per il danno subito, sia patrimoniale che non patrimoniale.