Per danni non patrimoniali si intende il caso in cui esso colpisca la persona in termini morali, provocando dunque conseguenze che non rientrano nella sfera economica del soggetto.
In questi casi l’Art 2059 del Codice civile definisce le azioni derivanti per l’ottenimento del congruo risarcimento in caso vengano provate che la vittima ha subito danno non patrimoniale, o meglio definito danno alle persone.
Si tratta di quei danni che coinvolgono la sfera mentale e morale della vittima.
Essi possono provocare nel soggetto che li subisce sentimenti di ansia, frustrazione, umiliazione e tutto ciò che è riassumibile con il concetto di sofferenza interiore.
La reputazione e l’onore della persona, per esempio, rientrano tra i diritti inviolabili e la loro violazione legittima la richiesta di risarcimento dei danni morali.
Quando la documentazione medica accerta un danno all’integrità psicologica o fisica di un soggetto, allora si parla di danno biologico.
Il danno, per essere ritenuto tale, non deve solo comprendere l’alterazione della salute della vittima, ma deve anche produrre ripercussioni sulla sua vita quotidiana, quindi sociale o professionale.
In questa sfera rientrano le lesioni inerenti a tutti gli altri interessi della vittima, come disagi e turbamenti che non le consentono di svolgere le normali attività di tutti i giorni.
Si tratta dunque di danni morali che negano al soggetto la prospettiva di un agire sereno.
Il danno biologico e quello esistenziale sono soltanto le prime due tipologie di danni non patrimoniali.
Ad essi si aggiungono il danno da morte del congiunto, quello esistenziale e quello estetico.
Riguarda il danno conseguente alla perdita di un rapporto affettivo, che dà origine alla cessazione del sistema basato su condivisione e affettività.
Si intendono i danni che causano shock su abitudini relazionali dell’individuo, anche con soggetti esterni al suo nucleo familiare.
Un danno che compromette irreversibilmente l’aspetto estetico della vittima.