Con il termine danno biologico si intende una qualunque lesione dell’integrità psico fisica, risarcibile indipendentemente dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Il danno biologico rientra innanzitutto tra quelli che vengono definiti danni non patrimoniali. Ovvero, danni subiti dalla vittima causati dalla violazione di un diritto della personalità, diritto che viene garantito dalla Costituzione italiana. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. La legge sostiene che un individuo viene risarcito a seguito di un fatto illecito, o in caso subisca una violazione dei diritti costituzionalmente garantiti. Sono tre i principi per i quali esiste un risarcimento del danno non patrimoniale ed essi si basano su 3 articoli della Costituzione: art. 2 che sancisce il principio personalista; art. 3 che statuisce il principio di eguaglianza, formale e sostanziale; art. 32 che sancisce e tutela il diritto alla salute quale diritto individuale fondamentale. La relazione del medico legale definirà le lesioni subite, verrà valutata inoltre la durata e il grado di invalidità e l’eventuale presenza di un danno psichico. Sarà onere del medico legale stabilire l’esistenza di eventuali conseguenze sul piano professionale e nella vita quotidiana.