Il danno non patrimoniale si identifica con la perdita di utilità non suscettibile di immediata valutazione economica. Il risarcimento del danno avviene, necessariamente, con giudizio equitativo. Il calcolo del danno non patrimoniale deve tenere conto della sintesi descrittiva dei molteplici aspetti che assume l’unitaria categoria dei pregiudizi non patrimoniali. La liquidazione del danno deve avvenire solo nei casi previsti dalla legge, come stabilisce l’articolo 2059 del codice civile. Ai fini del risarcimento, deve trattarsi di diritti inviolabili dell’individuo, che trovino tutela costituzionale. La liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire in via equitativa, ovvero per equivalente, non trattandosi di danno patrimoniale. La condanna al risarcimento del danno non può, in ogni caso, mai prescindere dall’accertamento della gravità della lesione di un diritto della persona costituzionalmente garantito. Il calcolo del danno non patrimoniale quando è relativo alla menomazione dell’integrità psico fisica della persona avviene con la Tabella del danno biologico. Il danno biologico trova fondamento nell’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e garantisce cure gratuite agli indigenti. Il danno morale, il danno esistenziale e il danno dinamico relazionale costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e, pertanto, sono tutti danni risarcibili.