Essso, si lega sostanzialmente alla tutela dei diritti della persona, tant'è che un pregiudizio che ricade su un valore o interesse della persona, immateriale e non direttamente monetizzabile, deve essere, appunto, risarcito.
Il vasto catalogo dei diritti della persona si rinviene in primis nella nostra Costituzione e nel nucleo essenziale dei suoi diritti inviolabili.
Per il danno biologico si è certi della sua definizione, stante che il legislatore l'ha espressa nel codice delle assicurazioni, all'art. 138, che definisce il danno biologico come "la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito."
Danni non patrimoniale sono anche il danno morale, inteso come la sofferenza soggettiva cagionata da fatto illecito, di solito un reato, sofferenza che può essere sia di natura transitoria, sia di natura permanente e il danno esistenziale, definito come qualsiasi compromissione delle attività che "realizzano" la persona umana.
Esso si distingue dal danno biologico giacché non presuppone l'esistenza di una lesione fisica ed è distinto dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo.