Come funziona la risoluzione consensuale del contratto di lavoro?

Marvin Esposito
2025-07-27 17:05:57
Numero di risposte
: 11
La risoluzione consensuale ha luogo nell’ipotesi in cui datore e lavoratore concordano sulla volontà di risolvere il rapporto di lavoro. Con la risoluzione consensuale disciplinata dall’art. 1372 c.c., entrambe le parti dichiarano, d’intesa tra loro, di voler recedere dall’accordo stipulato a suo tempo, mediante una nuova dichiarazione. Il rapporto si estingue per mutuo consenso dei contraenti, con effetto immediato. La risoluzione consensuale, al pari delle dimissioni, deve essere ratificata – a cura del lavoratore – mediante la procedura telematica c/o l’ispettorato del lavoro, il collocamento od un patronato. La risoluzione consensuale potrà anche trovare applicazione nel caso di contratto a tempo determinato, ove le parti convengano sulla cessazione anticipata del rapporto di lavoro. Generalmente la risoluzione consensuale comporta la rinuncia al periodo di preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, tuttavia prevede l’impegno del datore di lavoro di erogare somme aggiuntive, oltre al TFR ed altre spettanze dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.

Tristano Basile
2025-07-27 15:59:06
Numero di risposte
: 16
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è basata sull’incontro delle volontà delle parti, entrambe decise a porre fine al rapporto di lavoro in essere. Con l’accordo di risoluzione le parti possono definire le reciproche posizioni, sia con riguardo al momento di cessazione del rapporto, sia con riguardo ad eventuali determinazioni di tipo economico. La risoluzione consensuale del rapporto generalmente implica la rinuncia al preavviso, nonché alla corrispondente indennità sostitutiva. È più prudente e consigliato sottoscrivere il predetto accordo presso sedi certificate, al fine di evitare eventuali successive controversie. Le dimissioni e la risoluzione consensuale devono essere formulate esclusivamente con modalità telematiche, avvalendosi di moduli appositi resi disponibili dal Ministero e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale del lavoro competente. È molto importante che la predetta procedura sia rispettata, altrimenti le dimissioni o la risoluzione consensuale saranno considerate del tutto prive di effetti e, di conseguenza, il rapporto di lavoro tra le parties ancora sussistente. Il lavoratore ha per legge la facoltà di revocare le dimissioni, o la risoluzione consensuale se di questo si tratta, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione telematica. E’ quindi molto importante che una eventuale risoluzione consensuale venga effettuata con le forme corrette, eventualmente in sede sindacale.

Soriana Battaglia
2025-07-27 13:41:30
Numero di risposte
: 10
Dal 18/07/2012 le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro diventano efficaci solo se convalidate.
Se la richiesta di dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro viene presentata dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza oppure dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del/della bambino/a o nei primi tre anni di accoglienza del/della minore adottato/a o in affidamento, la convalida deve essere effettuata presso il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.
Presentazione della richiesta Dal 12 marzo 2016, in seguito alle riforme introdotte dal "Jobs Act", le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, seguendo la procedura indicata nel sito del Ministero del Lavoro.
Il lavoratore e la lavoratrice potranno scegliere tra due opzioni: inviare il nuovo modulo autonomamente dal sito del Ministero del Lavoro a cui è possibile accedere tramite SPID o CIE.
Rivolgersi a un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali competenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro) che avrà il compito di raccogliere i dati e inviarli al Ministero del Lavoro.
Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore o la lavoratrice avranno la facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
Decorso il termine di sette giorni utile per la revoca, per lo stesso rapporto di lavoro sarà possibile inviare nuove dimissioni, non revocabili.
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