Che differenza c'è tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Renzo Costa
2025-08-23 22:26:47
Numero di risposte
: 22
A differenza delle dimissioni, che originano da una decisione del lavoratore, la risoluzione consensuale è basata sull'incontro delle volontà delle parti, entrambe decise a porre fine al rapporto di lavoro in essere. Il consenso reciproco alcune volte è favorito da incentivi all'esodo. Con la risoluzione consensuale le parti reciprocamente manifestano e comunicano la volontà di porre fine al rapporto di lavoro. Spesso il consenso reciproco è favorito da incentivi all'esodo e dalla stipula in sede protetta di accordi contenenti rinunce e transazioni. Quando le parti riconoscono che è venuta meno la reciproca convenienza alla prosecuzione del rapporto contrattuale possono risolvere il rapporto di lavoro per mutuo consenso mediante un accordo di risoluzione consensuale. Tale atto è immediatamente efficace e non comporta l'applicazione delle tutele previste in caso di licenziamento o dimissioni. I datori di lavoro possono offrire somme a titolo di incentivo all'esodo. Se vengano pattuite rinunce e la corresponsione di importi transattivi, è necessaria la stipula di un accordo in sede protetta.
Damiano Guerra
2025-08-14 14:25:53
Numero di risposte
: 23
Le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro diventano efficaci solo se convalidate.
Le disposizioni in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale sono state successivamente modificate dal Decreto Legislativo 151/2015.
La convalida deve essere effettuata presso il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.
Dal 12 marzo 2016, in seguito alle riforme introdotte dal "Jobs Act", le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche.
Il lavoratore e la lavoratrice potranno scegliere tra due opzioni: inviare il nuovo modulo autonomamente dal sito del Ministero del Lavoro a cui è possibile accedere tramite SPID o CIE.
Per i rapporti instaurati precedentemente al 2008, invece, il lavoratore o la lavoratrice dovranno indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e i dati del datore o della datrice di lavoro, in particolare l'indirizzo e-mail o PEC.
Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore o la lavoratrice avranno la facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
Decorso il termine di sette giorni utile per la revoca, per lo stesso rapporto di lavoro sarà possibile inviare nuove dimissioni, non revocabili.
Domingo Pellegrino
2025-08-07 12:08:18
Numero di risposte
: 30
A differenza delle dimissioni, che promanano da una decisione del lavoratore, la risoluzione consensuale è basata sull’incontro delle volontà delle parti, entrambe decise a porre fine al rapporto di lavoro in essere. Con l’accordo di risoluzione le parti possono definire le reciproche posizioni, sia con riguardo al momento di cessazione del rapporto (decorrenza immediata oppure decorrenza differita ad un momento successivo), sia con riguardo ad eventuali determinazioni di tipo economico. La risoluzione consensuale del rapporto generalmente implica la rinuncia al preavviso, nonché alla corrispondente indennità sostitutiva. Il lavoratore all’atto delle dimissioni è tenuto a rispettare l’obbligo di dare il preavviso al datore di lavoro, la cui durata è fissata dal contratto collettivo applicato al rapporto specifico. Tale obbligo viene meno unicamente in caso di dimissioni per giusta causa, cioè per una situazione molto grave che non permette la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Le dimissioni costituiscono infatti un diritto che la legge attribuisce allo stesso e che deve essere esercitato secondo la sua libera volontà.
La risoluzione consensuale è più prudente e consigliato sottoscrivere il predetto accordo presso sedi certificate, al fine di evitare eventuali successive controversie.
Rosalia Serra
2025-07-27 14:42:39
Numero di risposte
: 17
La risoluzione consensuale è quindi stabilita di comune accordo tra le parti. Il licenziamento invece è stabilito unilateralmente da parte del datore di lavoro, o da parte del dipendente di lavoro, in caso di dimissioni. Licenziamento e dimissioni valgono sempre, anche se una delle due parti non è d’accordo. Invece la risoluzione consensuale vale solo se c’è accordo da entrambi le parti. La risoluzione consensuale, rispetto al licenziamento o alle dimissioni, offre maggiori vantaggi a entrambi le parti. Vantaggi che si concretizzano in maggiore libertà di azione per i soggetti coinvolti. Il lavoratore invece ha il vantaggio di: beneficiare di tempistiche anticipate ottenere una libera uscita – in alcuni casi supplementare la TFR avere diretto a una maggiore personalizzazione andando a inserire nell’accordo, particolari condizioni vantaggiose, che normalmente non sarebbero presenti per legge. Il datore di lavoro può evitare di sottostare alle restrizioni e alle limitazioni previste nel contratto di lavoro, o nell’atto del licenziamento stesso. Il lavoratore può ottenere una riduzione del giorno effettivo di licenziamento, oppure può concordare una liquidazione maggiore. Il datore di lavoro ha il vantaggio di: non pagare nessun ticket licenziamento – nessun contributo aziendale di recesso (esclusi i casi NASPI) evitare i processi formali di licenziamento anticipare la data di cessazione rapporto.
Con la risoluzione consensuale il lavoratore ha il vantaggio di: beneficiare di tempistiche anticipate ottenere una libera uscita – in alcuni casi supplementare la TFR avere diretto a una maggiore personalizzazione andando a inserire nell’accordo, particolari condizioni vantaggiose, che normalmente non sarebbero presenti per legge.
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