Cosa cambia tra dimissioni volontarie e risoluzione consensuale?

Isira Sala
2025-08-23 04:15:04
Numero di risposte
: 21
A differenza delle dimissioni, che originano da una decisione del lavoratore, la risoluzione consensuale è basata sull'incontro delle volontà delle parti, entrambe decise a porre fine al rapporto di lavoro in essere. Il consenso reciproco alcune volte è favorito da incentivi all'esodo. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro Con la risoluzione consensuale le parti reciprocamente manifestano e comunicano la volontà di porre fine al rapporto di lavoro. Spesso il consenso reciproco è favorito da incentivi all'esodo e dalla stipula in sede protetta di accordi contenenti rinunce e transazioni. Quando le parti riconoscono che è venuta meno la reciproca convenienza alla prosecuzione del rapporto contrattuale possono risolvere il rapporto di lavoro per mutuo consenso mediante un accordo di risoluzione consensuale. Tale atto è immediatamente efficace e non comporta l'applicazione delle tutele previste in caso di licenziamento o dimissioni. La risoluzione consensuale deve essere trasmessa telematicamente mediante la procedura ministeriale a pena inefficacia. Nei casi di eccedenza di personale, i datori di lavoro con più di 15 dipendenti possono stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale per incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani. È prevista la possibilità nei casi di eccedenza di personale di stipulare accordi tra i datori di lavoro con più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, per incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, corrispondendo loro una prestazione economica e l'accredito della contribuzione fino al pensionamento.

Ubaldo Ferrara
2025-08-14 21:02:11
Numero di risposte
: 23
Le disposizioni in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale sono state successivamente modificate dal Decreto Legislativo 151/2015.
Per contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco, dal 18/07/2012 le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro diventano efficaci solo se convalidate.
Se la richiesta di dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro viene presentata dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza oppure dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del/della bambino/a o nei primi tre anni di accoglienza del/della minore adottato/a o in affidamento, la convalida deve essere effettuata presso il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.
Dal 12 marzo 2016, in seguito alle riforme introdotte dal "Jobs Act", le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, seguendo la procedura indicata nel sito del Ministero del Lavoro.
Queste disposizioni non si applicano: al lavoro domestico; nei casi in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale avvengono in sede conciliativa (Commissione provinciale di conciliazione, sede sindacale, Commissione di certificazione); nei casi di recesso durante il periodo di prova; nelle collaborazioni coordinate e continuative; ai rapporti di lavoro del pubblico impiego.

Paola Grasso
2025-08-08 20:06:21
Numero di risposte
: 22
Il lavoratore all’atto delle dimissioni è tenuto però a rispettare l’obbligo di dare il preavviso al datore di lavoro, la cui durata è fissata dal contratto collettivo applicato al rapporto specifico. Un’altra forma di cessazione del rapporto di lavoro è costituita dalla cd. “risoluzione consensuale”. A differenza delle dimissioni, che promanano da una decisione del lavoratore, la risoluzione consensuale è basata sull’incontro delle volontà delle parti, entrambe decise a porre fine al rapporto di lavoro in essere. La risoluzione consensuale del rapporto generalmente implica la rinuncia al preavviso, nonché alla corrispondente indennità sostitutiva. Con l’accordo di risoluzione le parti possono definire le reciproche posizioni, sia con riguardo al momento di cessazione del rapporto, sia con riguardo ad eventuali determinazioni di tipo economico. Tale obbligo viene meno unicamente in caso di dimissioni per giusta causa, cioè per una situazione molto grave che non permette la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Le dimissioni e la risoluzione consensuale devono essere formulate esclusivamente con modalità telematiche. La risoluzione consensuale è più vantaggiosa poiché consente alle parti di definire le reciproche posizioni in maniera più flessibile e può essere effettuata in modalità più informali rispetto alle dimissioni tradizionali, fermo restando l'onere della convalida telematica.

Jole Lombardi
2025-07-27 17:24:24
Numero di risposte
: 24
La nuova procedura è descritta nel Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015.
Restano fuori, dal campo di applicazione della presente norma, i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il lavoro domestico, le dimissioni e la risoluzione consensuale disposta nelle sedi conciliative indicate nell'art. 2113 c.c., 4° comma e nelle Commissioni di certificazione.
Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni: inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro a cui è possibile accedere tramite SPID o CIE.
Il lavoratore ha sempre la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni successivi alla comunicazione.
Decorso il termine di 7 giorni utile per la revoca, per lo stesso rapporto di lavoro sarà possibile inviare nuove dimissioni, non revocabili.
La consultazione dei modelli telematici delle dimissioni volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca, è permessa, in sola lettura, ai datori di lavoro della propria azienda e alle sedi territoriali competenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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