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Quali sono i casi in cui è possibile chiedere la rescissione del contratto?

Diana Colombo
Diana Colombo
2025-08-16 02:29:19
Numero di risposte : 25
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Il diritto di recesso non si può applicare nei casi in cui, ad esempio, un acquisto venga fatto in un negozio o in un ufficio o nello studio di un professionista. Inoltre, ci sono dei casi in cui, anche se il contratto viene concluso al di fuori dei locali commerciali. prestazioni già eseguite come, ad esempio, il tour guidato di una città di villeggiatura; assicurazione; costruzione e vendita di locali e beni immobiliari; strumenti finanziari; fornitura di prodotti alimentari o forniture che vengono erogate o consegnate con regolarità; servizi relativi ad alloggio, trasporti, ristorazione, tempo libero; in caso di mancato accordo tra le parti anche in questi casi: beni confezionati su misura o personalizzati, prodotti audio-video o software sigillati che siano già stati aperti dal consumatore, giornali, periodici, riviste, servizi di lotterie o scommesse.
Valdo Ferri
Valdo Ferri
2025-08-05 04:55:42
Numero di risposte : 25
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La rescissione del contratto può chiedersi per anomalie verificatesi al momento della conclusione a) perché concluso in stato di pericolo, oppure b) per lesione. Per esperire l'azione di rescissione per contratto concluso in stato di pericolo devono sussistere due condizioni: lo stato di pericolo in cui versava uno dei contraenti o altra persona, al momento della stipula, e l'iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere. Per avere invece rescissione per lesione devono sussistere: una forte sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, tale che il valore di una prestazione sia almeno la metà dell'altra, e l'approfittamento dello stato di bisogno in cui versava la parte danneggiata.
Gerlando Parisi
Gerlando Parisi
2025-07-27 15:53:44
Numero di risposte : 20
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L’azione di rescissione spetta infatti al contraente che abbia stipulato il contratto a condizioni svantaggiose, perché in stato di pericolo o perché in stato di bisogno. Per esperire l’azione di rescissione per contratto concluso in stato di pericolo devono sussistere due condizioni: lo stato di pericolo in cui versava uno dei contraenti o altra persona, al momento della stipula; e l’iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere. Per avere invece rescissione per lesione per stato di bisogno devono sussistere: una forte sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, tale che il valore di una prestazione sia almeno la metà dell’altra; e l’approfittamento dello stato di bisogno in cui versava la parte danneggiata. Il termine prescrizionale per promuovere l’azione di rescissione è di un anno decorrente dalla conclusione del contratto.