Quanti soldi ti dà Inail per infortunio sul lavoro?

Federica Leone
2025-07-27 22:29:21
Numero di risposte
: 16
L’Inail deve pagare dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica.
Fino al 90° giorno, una indennità giornaliera pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni precedenti l’evento.
Dal 91° giorno, la stessa indennità aumentata al 75 per cento.
Al grado di inabilità accertato, compreso fra il 6 e il 15%, corrisponde un indennizzo in capitale, calcolato sulla base della specifica tabella con parametri riferiti all’età e alla percentuale di danno riconosciuto.
Dal 1 gennaio 2019 trova applicazione la “Nuova Tabella degli indennizzi in capitale”, che prevede l’aumento dell’importo di circa il 40% e l’eliminazione della differenziazione di genere.
La Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale è unica per uomini e donne.
Al grado di inabilità accertato, compreso fra il 16 e il 100%, corrisponde un indennizzo in rendita costituito da due quote.
La prima, indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale ed è calcolata sulla percentuale di menomazione accertata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita”.
La seconda risarcisce il danno patrimoniale per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’assicurato di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado di invalidità accertato e a una percentuale della retribuzione percepita, calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti”.

Elsa Rossi
2025-07-27 20:58:53
Numero di risposte
: 12
L’Inail eroga l’indennità giornaliera nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno.
75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
In caso di ricovero dell’assicurato in un istituto di cura, l’Inail può ridurre di un terzo l’importo della indennità al lavoratore senza familiari a carico.
L’indennità di temporanea si calcola sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore nei 15 giorni precedenti l'evento.
Per alcune categorie di lavoratori il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, salvo i casi di retribuzione più favorevole stabiliti a livello provinciale dal contratto collettivo in base alla qualifica di assunzione del lavoratore.
Per il settore navigazione l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco.
L’indennità è corrisposta nella misura del 75% della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco, annotata sul ruolo o sulla licenza.
La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione effettivamente percepita dall’assicurato nei trenta giorni precedenti lo sbarco.
Per il calcolo della prestazione per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima si fa riferimento alle retribuzioni convenzionali stabilite ai sensi dell’art. 118, Testo unico 1124/1965.

Fabrizio Ferri
2025-07-27 20:55:48
Numero di risposte
: 17
La somma erogata, per gli infortuni sul lavoro avvenuti a partire dal 1° gennaio 2019 e per le malattie professionali denunciate sempre a partire dal 1° gennaio 2019, dipende esclusivamente dall’età e dalla percentuale riconosciuta.
La tabella valida a partire dal 1° gennaio 2019 è nettamente più favorevole e gli importi, mediamente, sono più elevati di circa il 40%, naturalmente con un beneficio percentualmente maggiore per gli uomini, proprio perché precedentemente a loro era riconosciuta una somma minore.
A fini di comprensione, dal giorno 1 luglio 2022 le cifre indicate per il 2019 sono state incrementate dell’1,9% e ciò fino al 30 giugno 2023 in quanto dal giorno 1 luglio 2023 gli indennizzi sono stati aumentati dell’ulteriore 8,1%.
Facendo quindi i conti, per l’indennizzo di un infortunio avvenuto successivamente al giorno 1 luglio 2023 le cifre indicate per il 2019 sono state incrementate del 10,15%.
Ulteriormente, con la circolare n. 26 del 16 settembre 2024, tali cifre sono state incrementate del 5,6% per i provvedimenti emanati successivamente al 1° luglio 2024 in caso di nuovi eventi.
Per il momento non ho una tabella aggiornata, ma l’indennizzo può essere calcolato moltiplicando per 105,6 l’importo indicato nella tabella sottostante, quella del 2023.

Patrizia Marino
2025-07-27 20:45:16
Numero di risposte
: 14
La retribuzione dell’infortunio sul lavoro spetta al datore di lavoro a partire dal giorno dell’evento che ha causato il danno al lavoratore, per i tre giorni successivi.
Al datore di lavoro spetta pagare il 100% per il giorno in cui è avvenuto l’incidente, considerato giornata di lavoro completa.
Al datore di lavoro spetta pagare il 60% per i 3 giorni successivi dovuti dal datore di lavoro, salvo diverse disposizioni contenute nei CCNL.
La retribuzione a partire dal quarto giorno in poi è erogata dall’INAIL e al lavoratore spetta un’indennità pari al 60% della retribuzione fino al 90° giorno di infortunio.
Al lavoratore spetta un’indennità pari al 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno e fino alla completa guarigione del lavoratore.

Luce Longo
2025-07-27 20:06:00
Numero di risposte
: 7
Dal 4° al 90° giorno di infortunio, con un’indennità pari al 60% della retribuzione giornaliera
Dal 91°giorno fino alla chiusura dell’infortunio, con un’indennità pari al 75% della retribuzione giornaliera
La retribuzione giornaliera viene calcolata sulla base della retribuzione dei 15 giorni precedenti l’infortunio.
L’INAIL paga l’indennità per tutto il periodo di assenza dal lavoro.
Il lavoratore, tuttavia, deve prestare molta attenzione alle limitazioni circa il diritto alla conservazione del posto di lavoro, stabilite dai vari CCNL di riferimento che in genere sono di 180 giorni.
L’INAIL paga o rimborsa tutte le spese mediche, gli esami diagnostici e le terapie riabilitative sostenute dal lavoratore a seguito di un infortunio purché preventivamente prescritte o autorizzate dall’INAIL stesso.
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