In caso di infortunio sul lavoro, incluso quello in itinere, il lavoratore, a prescindere dalla prognosi, deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro. Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità. Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del primo certificato medico -il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso- e degli eventuali ulteriori certificati. In ogni caso, occorre spiegare al medico le cause e le circostanze dell’infortunio al fine della corretta compilazione del certificato medico di infortunio. Il lavoratore allo scadere dei giorni di prognosi riconosciuti e certificati dal presidio medico e/o dal medico curante che ha effettuato le prime cure può presentarsi presso gli ambulatori della sede Inail per il prosieguo delle cure e il riconoscimento dell’evento lesivo, ovvero può chiedere al proprio medico di base di compilare e trasmettere all’Inail il certificato medico continuativo e/o definitivo. In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore può denunciare egli stesso l’infortunio sul lavoro recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.