Il superamento della durata dei procedimenti determina l’applicazione di gravi sanzioni in capo al RUP.
Il nuovo Codice tiene conto della differenza che sussiste, in specie nella fase di scelta del contraente, tra aggiudicazioni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quelle basate sul massimo ribasso.
In questo ultimo caso i termini sono inferiori: a) procedura aperta: cinque mesi; b) procedura ristretta: sei mesi; c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi; d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.
Inoltre, considerando i tempi dell’eventuale valutazione delle giustificazioni relative all’anomalia dell’offerta, in tale ipotesi i termini sono prorogati di un mese.
Il ricorrere di circostanze eccezionali può inoltre estendere ulteriormente la durata della procedura di ulteriori tre mesi.
I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta.
Non sfugge all’occhio attento del lettore che il testo del Codice sia nell’art. 17 sia nell’allegato I.3 non individua alcun termine per la procedura di affidamento diretto che invece aveva generato non poche difficoltà interpretative nell’attuale vigenza del Decreto Semplificazioni.
Il nominativo del RUP è indicato nel provvedimento di affidamento ossia dopo che è stata svolta tutta l’attività istruttoria.
Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Ogni giorno di anticipazione del termine di legge dovrebbe poter garantire un “premio di accelerazione” da liquidare ovviamente salvo buon fine dell’intervento, ossia a seguito di regolare esecuzione.
Considerando che le procedure di affidamento diretto rappresentano una rilevante quota di appalti e che, al pari di quelle più complesse, determinano la stessa esigenza della stazione appaltante di individuare celermente il contraente e dell’operatore economico di risultare affidatario per eseguire l’appalto e trarne il relativo utile, appare opportuno un intervento che vada a riconsiderare non tanto le sanzioni quanto eventuali premialità collegate alla durata dell’intervento contrattuale.