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Qual è la durata massima di un contratto di appalto?

Lina Rossetti
Lina Rossetti
2025-07-28 07:52:16
Numero di risposte : 17
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I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni. L’amministrazione potrà disporre, per proprie ragioni di convenienza ed a suo insindacabile giudizio, il rinnovo dell’appalto per un periodo di durata non superiore alla durata del contratto.
Marianna Ferrara
Marianna Ferrara
2025-07-28 05:56:16
Numero di risposte : 7
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La durata massima di un contratto di appalto può variare a seconda del tipo di procedura di affidamento. Per la procedura aperta, la durata massima è di nove mesi, mentre per la procedura ristretta è di dieci mesi. La procedura competitiva con negoziazione ha una durata massima di sette mesi, e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ha una durata massima di quattro mesi. Il dialogo competitivo e il partenariato per l’innovazione hanno una durata massima di sette e nove mesi, rispettivamente. In caso di aggiudicazioni con il criterio del massimo ribasso, i termini sono inferiori: la procedura aperta ha una durata massima di cinque mesi, la procedura ristretta di sei mesi, la procedura competitiva con negoziazione di quattro mesi e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di tre mesi. La durata della procedura di affidamento può essere estesa in caso di circostanze eccezionali, e i termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta. Tuttavia, non è indicato alcun termine per la procedura di affidamento diretto. I termini non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura, se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.