La durata massima di un contratto di appalto può variare a seconda del tipo di procedura di affidamento.
Per la procedura aperta, la durata massima è di nove mesi, mentre per la procedura ristretta è di dieci mesi.
La procedura competitiva con negoziazione ha una durata massima di sette mesi, e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ha una durata massima di quattro mesi.
Il dialogo competitivo e il partenariato per l’innovazione hanno una durata massima di sette e nove mesi, rispettivamente.
In caso di aggiudicazioni con il criterio del massimo ribasso, i termini sono inferiori: la procedura aperta ha una durata massima di cinque mesi, la procedura ristretta di sei mesi, la procedura competitiva con negoziazione di quattro mesi e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di tre mesi.
La durata della procedura di affidamento può essere estesa in caso di circostanze eccezionali, e i termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta.
Tuttavia, non è indicato alcun termine per la procedura di affidamento diretto.
I termini non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura, se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.