I presupposti per l’applicazione dell’aliquota della cedolare al 10% sono i seguenti: Contratto di locazione a canone concordato, che, se sottoscritto dopo la data della firma degli accordi territoriali successivi al giorno 30/03/2017, dovrà essere attestato dalle associazioni di categorie firmatarie dell’accordo stesso.
Ubicazione dell’immobile oggetto della locazione in un Comune con stato di calamità naturale dichiarato nel periodo che va dai 5 anni precedenti il 28/05/2014.
L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, c. 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Per il 2020, essa si applica solo ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.
L’agevolazione si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa.
In questi casi, deve essere compilata la casella di colonna 13 “Altri dati”.
Sono diversi anni che l’U.P.P.I. richiede al legislatore nazionale di estendere l’agevolazione della cedolare secca al 10% su tutto il territorio nazionale e non solo per i comuni ad alta tensione abitativa o colpiti da calamità naturali, a fronte di un contratto a canone concordato attestato dalle organizzazioni di categoria.
Oltre ad incentivare i proprietari ad affittare immobili attualmente sfitti a fronte di agevolazioni fiscali importanti come la cedolare secca al 10% e la riduzione del 25% dell’IMU dovuta, gli inquilini avrebbero diritto ad un canone più calmierato rispetto quello di mercato ed una detrazione Irpef maggiore.