Chi ha diritto alla cedolare secca al 10%?

Angelo Ruggiero
2025-07-29 11:43:25
Numero di risposte
: 18
La cedolare secca al 10% si applica ai contratti d’affitto a canone concordato.
La cedolare secca al 10% può essere applicata solamente nei seguenti casi:
per i contratti di affitto a studenti universitari;
nei Comuni che presentano una mancanza di soluzioni abitative o che sono densamente popolati;
nei Comuni in cui vi sono state calamità naturali;
per gli affitti transitori disciplinati dalla legge n. 431/1998.

Assunta Lombardi
2025-07-29 11:23:50
Numero di risposte
: 14
Possono scegliere il regime della cedolare secca i proprietari che locano un immobile ad uso abitativo. Sia i proprietari che l’inquilino devono agire come persone fisiche, cioè non nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Se l’immobile ha più titolari, ciascun locatore può scegliere autonomamente la cedolare senza condizionare gli altri. I contratti di locazione di tipo strumentale possono essere assoggettati al regime opzionale della cedolare secca. L’imposta sostitutiva è pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti, salvo che per i contratti a canone concordato, per cui si applica un’aliquota del 10%. Il regime della cedolare si applica anche alle eventuali pertinenze affittate insieme all’abitazione. Anche i contratti di locazione di tipo strumentale possono essere assoggettati al regime opzionale della cedolare secca.

Sergio Mancini
2025-07-29 10:45:14
Numero di risposte
: 12
La cedolare secca al 10% è prevista per gli anni dal 2014 al 2019.
L’aliquota al 10% era prevista, dalla citata Legge, per le sole annualità dal 2014 al 2019 e NON PER I COMUNI CALAMITATI oggetto invece di espressa previsione del successivo comma 2-bis.
La disposizione del comma 2-bis che rinvia al comma 1 è riferita alla sola aliquota del 10% e non alla durata temporale.
Per tutti questi motivi, ad avviso dell’U.P.P.I., non è necessaria una norma che preveda espressamente per i comuni calamitosi la proroga della cedolare secca del 10% in quanto già a regime e oggetto di copertura finanziaria.
L’U.P.P.I. auspica che il Parlamento, in sede di conversione del decreto Milleproroghe, elimini tale limitazione del tutto incomprensibile.
L’aliquota della cedolare secca del 10% si applichi nel 2020 anche ai contratti di locazione stipulati in Comuni per i quali sia stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di calamità, limitandola però ai soli Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Dal 2021, invece, l’aliquota del 10% torna ad applicarsi a tutti i Comuni calamitati.

Damiana Palmieri
2025-07-29 10:18:01
Numero di risposte
: 12
I presupposti per l’applicazione dell’aliquota della cedolare al 10% sono i seguenti: Contratto di locazione a canone concordato, che, se sottoscritto dopo la data della firma degli accordi territoriali successivi al giorno 30/03/2017, dovrà essere attestato dalle associazioni di categorie firmatarie dell’accordo stesso.
Ubicazione dell’immobile oggetto della locazione in un Comune con stato di calamità naturale dichiarato nel periodo che va dai 5 anni precedenti il 28/05/2014.
L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, c. 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Per il 2020, essa si applica solo ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.
L’agevolazione si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa.
In questi casi, deve essere compilata la casella di colonna 13 “Altri dati”.
Sono diversi anni che l’U.P.P.I. richiede al legislatore nazionale di estendere l’agevolazione della cedolare secca al 10% su tutto il territorio nazionale e non solo per i comuni ad alta tensione abitativa o colpiti da calamità naturali, a fronte di un contratto a canone concordato attestato dalle organizzazioni di categoria.
Oltre ad incentivare i proprietari ad affittare immobili attualmente sfitti a fronte di agevolazioni fiscali importanti come la cedolare secca al 10% e la riduzione del 25% dell’IMU dovuta, gli inquilini avrebbero diritto ad un canone più calmierato rispetto quello di mercato ed una detrazione Irpef maggiore.
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