Le donazioni rientrano nell'asse ereditario quando sono state disposte in vita dal de cuius e non sono escluse dalle eccezioni.
L'oggetto della collazione è qualsiasi donazione disposta in vita dal de cuius, inclusi anche i negozi misti con donazione.
Le donazioni ricevute per speciale remunerazione, i regali in pendenza di nozze, le spese di mantenimento, educazione e istruzione, nonché quelle considerate di modico valore in relazione al patrimonio del de cuius sono escluse dalla collazione.
La collazione può avvenire in due modalità: in natura ossia tramite il conferimento all’interno della comunione del bene come ricevuto per donazione, oppure per imputazione, ossia nell’immettere nella comunione ereditaria l’equivalente in denaro di quanto ricevuto per donazione.
Nulla vieta al testatore/donante di optare per la dispensa dalla collazione in modo che il beneficiario abbia facoltà di trattenere la liberalità ricevuta, senza dover restituire il bene a mezzo della collazione in natura o dell’imputazione.