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Quanto tempo ci vuole per avere l'esito di un ricorso di pensione di invalidità?

Lucrezia Farina
Lucrezia Farina
2025-08-29 03:16:31
Numero di risposte : 18
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Se il ricorrente è residente in un Paese dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera o nei Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia, il ricorso può essere altresì presentato per il tramite dell’Istituzione estera corrispondente e la data del ricorso sarà quella di presentazione presso tale Istituzione. Il ricorso sarà sempre visibile e modificabile fino all’attivazione della funzione di “Inoltro”. Successivamente a tale attivazione sarà possibile scaricare e/o stampare la ricevuta dell’avvenuta presentazione e, entro le 24 ore successive, la ricevuta con il numero di Protocollo Informatico Unificato del ricorso presentato. Sarà possibile, inoltre, tramite successivi accessi, consultare i ricorsi presentati e lo stato in cui si trovano in quel momento, nonché, una volta definiti, conoscerne gli esiti e stampare le delibere conseguenti. Il ricorso amministrativo può essere inviato esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità telematiche: online (tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID almeno di Livello 2 o la Carta Nazionale dei Servizi – CNS) sul sito www.inps.it e utilizzando il percorso “Tutti i servizi” > “Ricorsi Online”; tramite Ente di patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto. Nel caso di presentazione del ricorso amministrativo tramite patronati e intermediari, questi, effettuato l’accesso alla procedura, predisporranno i ricorsi compilando le schede previste e allegheranno in formato digitale: la delega sottoscritta dal ricorrente e il documento di identità dello stesso, il ricorso, nonché, separatamente, eventuale ulteriore documentazione. I termini di presentazione del ricorso si differenziano in relazione al Comitato chiamato a dirimere la controversia. In linea generale, il ricorso deve essere presentato entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricezione del provvedimento che si intende impugnare. In ipotesi di ricorso avverso il silenzio-rigetto, i 90 giorni decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Se il termine coincide con un giorno festivo o non lavorativo, lo stesso è posposto al primo giorno lavorativo utile. Per i soli Comitati della Gestione Dipendenti Pubblici, il termine di presentazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento, tranne per i provvedimenti di pensione per i quali il termine di 30 giorni decorre dalla data di primo pagamento della pensione.