Il compenso per l'avvocato, relativo all'assistenza e rappresentanza in giudizio, relativa ad una vertenza contro l'INPS per impugnare un atto di diniego all'accompagnamento, è stabilito dall'art. 12 comma 2 del codice di procedura civile.
Il valore di una causa in tema di indennità di accompagnamento, al fine di stabilire gli onorari e i diritti spettanti al difensore, deve essere determinato alla stregua della regola di cui all'articolo 13 del codice di procedura civile, comma 2 per le controversie relative a rendite temporanee o vitalizie, e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate.
L'importo dell'accompagnamento annuo è circa 6.000 euro, dieci annualità relative all'indennità di accompagnamento ammontano a circa euro 60.000.
Se il valore della causa è pari a 60.000 euro, a quanto ammonta l'onorario dell'avvocato, applicando i criteri del decreto ministeriale 55/2014.
La somma dei compensi minimi per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e/o di trattazione, decisionale è pari a 7.795,00 euro.
Aggiungendo le spese generali (1.169,25 euro), la cassa Avvocati (358,57 euro) e l'IVA (2.051,02 euro) si ottiene un totale di 11.373,84 euro.
Occorre sottrarre il compenso previsto in sentenza (1.200 euro) e si ottiene il totale del compenso spettante all'avvocato (10.173,84 euro). La richiesta dell'avvocato di 10.150,40 euro è quindi congrua.