Quali sono le nuove regole per la compensazione dei contributi INPS nel 2025?

Umberto Caruso
2025-08-29 08:12:24
Numero di risposte
: 19
I contributi vanno versati entro le scadenze fiscali previste per le imposte sui redditi.
Per il 2025:
30 giugno 2025: saldo 2024 + 1° acconto 2025
30 luglio 2025: termine posticipato con maggiorazione 0,40%
1° dicembre 2025: 2° acconto 2025
16 dicembre 2025: termine ultimo in caso di rateazione
Rateizzazione:
Solo il contributo eccedente il minimale può essere rateizzato.
Le rate successive alla prima scadono il giorno 16 di ogni mese, e l’interesse va indicato con causali dedicate (“API”, “CPI” o “DPPI”).
Compensazioni:
Per artigiani/commercianti, le eccedenze vanno riportate nella sezione I e possono essere compensate via F24, indicando l’anno di riferimento.
I professionisti possono utilizzare le eccedenze della sezione IV per compensare contributi 2025 o richiederle a rimborso tramite il portale INPS.

Pasquale Mazza
2025-08-29 04:56:04
Numero di risposte
: 15
I contributi dovuti a saldo per l’anno 2024 e in acconto per il 2025 devono essere versati secondo le scadenze previste dalla normativa vigente.
In particolare, i contribuenti dovranno tener conto della “doppia scadenza considerato che i contribuenti ISA hanno tempo fino al 21 luglio, per effetto della proroga disposta dal decreto fiscale (D.L. n. 84/2025).
Mentre i contribuenti che non beneficiano della citata proroga sono chiamati alla cassa entro il 30 giugno.
Questi soggetti possono comunque decidere di differire i versamenti, effettuando il pagamento entro il 30 luglio 2025, con una maggiorazione dello 0,4%, ovvero di rateizzare quanto dovuto.
I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 30 giugno 2025 e il 30 luglio 2025 (saldo 2024 e primo acconto 2025) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificato dall’articolo 2 del decreto-legge n. 63/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2002, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:“API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;“CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;“DPPI” nel caso dei liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico.
La circolare chiarisce le modalità di compensazione dei contributi previdenziali con eventuali crediti fiscali o contributivi, specificando le procedure da seguire per evitare errori e sanzioni.

Isabel Verdi
2025-08-29 03:31:44
Numero di risposte
: 19
L’art. 1, comma 97 della Legge di bilancio 2024 ha introdotto i commi 1-bis e 1-ter all’ art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Le compensazioni dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’ INPS può essere effettuata :
datori di lavoro non agricoli, a partire dal quindicesimo giorno successivo quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
datori di lavoro agricoli per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola, da cui il credito emerge;
Titolari di partita IVA ; artigiani ; commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, a decorrere dal decimo giorno successivo quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo potrà essere effettuata a condizione che il credito sia certo ; liquido ed esigibile e che sia registrato negli archivi dell’ Ente.
Con il nuovo comma 49 – quinquies inserito nell’art. 37 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 dalla Legge di bilancio 2024, dal 1° luglio è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti tributari e contributivi in presenza di carichi affidati all’agente di riscossione di importo superiore a 100mila euro.
Il divieto opera nel caso in cui i termini risultano scaduti e sono ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Il divieto di compensazione per debiti iscritti a ruolo non opera :
nel momento in cui si registra la sanatoria delle violazioni contestate;
con riguardo alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;
Ai fini della verifica delle condizioni per l’operatività del divieto di compensazione, il nuovo art. 37, comma 49-bis, consente all’ Agenzia delle Entrate di sospendere , fino a trenta giorni , l’esecuzione delle deleghe di pagamento con modello F24 contenenti compensazioni di crediti Inps e Inail che presentano profili di rischio “al fine del controllo dell’utilizzo del credito”
La delega stessa è eseguita, e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione, se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento.
In caso contrario, la delega non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
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