La divisione dei beni in caso di separazione dipende, in primo luogo, dal regime patrimoniale scelto dai coniugi al momento del matrimonio.
In Italia, le coppie possono optare per: Comunione dei beni: dove tutti i beni acquistati durante il matrimonio sono considerati di proprietà comune.
Secondo l’Articolo 177 del Codice Civile, in regime di comunione dei beni, tutti i beni mobili e immobili acquistati durante il matrimonio fanno parte del patrimonio comune e, in caso di separazione, devono essere divisi in parti uguali tra i coniugi.
La comunione dei beni include anche eventuali somme accumulate su conti correnti congiunti, risparmi e altre forme di investimenti.
Tuttavia, vi sono alcune eccezioni: sono esclusi dalla comunione i beni ricevuti per donazione o successione, nonché i beni personali, come abbigliamento e beni necessari per il lavoro.
Sono inoltre esclusi dalla comunione tutti i beni acquisiti prima del matrimonio.
Per comprendere meglio la divisione dei beni in caso di separazione, è necessario richiamare l’articolo 177 del Codice Civile.
Per quanto ci interessa l’articolo predetto stabilisce che rientrano nella comunione: Gli acquisti effettuati dai coniugi durante il matrimonio, sia insieme che separatamente.
I proventi derivanti dall’attività lavorativa di ciascun coniuge, purché non siano stati spesi prima della separazione.
In sostanza, alla data della separazione, il denaro ancora presente sui conti correnti viene diviso in parti uguali, indipendentemente dall’intestatario del conto o dal fatto che sia un conto cointestato.
Trattasi però di un esempio di comunione de residuo, che interviene solo una volta che i coniugi hanno sciolto la comunione.
Ne consegue una considerazione importante: si dividerà solo il denaro che il coniuge non ha speso prima.