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Quanto deve dare il marito alla moglie separata?

Luciano De luca
Luciano De luca
2025-08-30 05:28:55
Numero di risposte : 18
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Nel caso in cui il coniuge richiedente non disponga di alcuna fonte di reddito, si dovrà valutare, eventualmente con il consenso dell’altro coniuge, se sia possibile come primo contributo economico l’assegnazione della casa coniugale. Nel caso di situazioni reddituali medie del coniuge che deve pagare l’assegno di mantenimento, e in assenza di altre condizioni valutative, la liquidazione dell’assegno è la seguente: - con assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato; - senza assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato. Nel caso in cui il coniuge richiedente l’assegno disponga di redditi propri non adeguati, i criteri liquidativi del precedente caso vengono applicati operando però, quale parametro di riferimento, sul differenziale di reddito tra i coniugi. Nell’ipotesi ad esempio di un coniuge con lavoro part-time che produce redditi modesti, la liquidazione dell’assegno di mantenimento potrebbe essere effettuata in questo modo: - con assegnazione della casa coniugale: 1/4 del reddito del coniuge obbligato - € 600,00; - senza assegnazione della casa coniugale: 1/3 del reddito del coniuge obbligato - € 600,00. La cifra dell’assegno di mantenimento può essere quindi calcolata in base al reddito del coniuge obbligato e alle condizioni economiche dei coniugi. Ad esempio, con assegnazione della casa coniugale, l’assegno potrebbe essere pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato, quindi da € 300,00 a € 400,00 circa. Senza assegnazione della casa coniugale, l’assegno potrebbe essere pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato, quindi da € 400,00 a € 535,00 circa. La percezione di mensilità aggiuntive oltre la tredicesima e di eventuali premi fissi annuali può consentire di integrare l’assegno in misura proporzionale, ma sempre ponderata. Il Giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e il tenore di vita che avevano durante il matrimonio per stabilire l’importo dell’assegno di mantenimento. Il calcolo dell’assegno di mantenimento si basa sul reddito del coniuge obbligato e sulle condizioni economiche dei coniugi, e può essere influenzato da fattori come l’assegnazione della casa coniugale e la percezione di mensilità aggiuntive. L’importo dell’assegno di mantenimento può variare in base alle condizioni economiche dei coniugi e al tenore di vita che avevano durante il matrimonio. Il Giudice deve considerare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio e le loro condizioni economiche attuali per determinare l’importo dell’assegno di mantenimento. L’assegno di mantenimento è calcolato in base al reddito del coniuge obbligato e alle condizioni economiche dei coniugi, e può essere influenzato da fattori come l’assegnazione della casa coniugale e la percezione di mensilità aggiuntive. In generale, l’assegno di mantenimento può variare da un minimo di € 300,00 a un massimo di € 535,00 circa, in base alle condizioni economiche dei coniugi e al tenore di vita che avevano durante il matrimonio.
Isabel Battaglia
Isabel Battaglia
2025-08-30 04:36:53
Numero di risposte : 24
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All’esito della separazione, il giudice ordina al marito di versare all’ex moglie un assegno di mantenimento di circa 800 euro al mese in modo da garantire alla moglie 1.600 euro. L’”assegno di divorzio” sarà dovuto solo ed esclusivamente se l’ex coniuge per ragioni obiettive – ad esso non imputabili – non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11504/17, a seguito della sentenza sopra citata della cassazione è intervenuto fissando in circa 1.000,00 euro all’anno la misura di reddito sopra la quale il coniuge non ha più diritto all’”assegno di divorzio” da parte dell’ex marito in quanto autosufficiente economicamente. Le conseguenze della diversità della disciplina economica tra “assegno di mantenimento in caso di separazione” e “assegno di divorzio” sono quelle per cui il coniuge separato che sia obbligato a versare all’ex un oneroso assegno di mantenimento (in quanto parametrato al “tenore di vita matrimoniale” che continua a vigere per la determinazione dell’assegno di mantenimento nella separazione) ha tutto l’interesse a chiedere quanto prima il divorzio (al fine di corrispondere – solo eventualmente – un assegno di divorzio che sarà, comunque, sempre inferiore a quello determinato con la separazione ). All’esito del divorzio, invece, il giudice – non essendo più tenuto a garantire al coniuge più debole lo stesso «tenore di vita» che aveva durante il matrimonio – rivede l’importo dell’assegno e condanna il marito a pagare all’ex moglie solo 400 euro poiché, secondo il Tribunale, in base al reddito già posseduto dalla donna, alla sua età, alle sue condizioni di salute e alle capacità di lavoro, la donna è autosufficiente con 1.200 euro al mese. Ai fini di valutare se l’ex coniuge sia o meno autosufficiente dovranno prendersi in considerazione – oltre che il possesso di redditi di lavoro – anche il possesso di beni mobili e/o immobili, la disponibilità di una abitazione, le capacità e le possibilità effettive di procurarsi un lavoro tenuto conto dell’età, della salute, dei titoli posseduti e del mercato del lavoro.