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Art. 113 CPC: a quale tipo di equità si riferisce?

Noemi Ferrari
Noemi Ferrari
2025-04-07 13:45:00
Numero di risposte: 7
L’equità quale criterio di giudizio – cosiddetta equità sostitutiva – non va confusa con altri tipi di equità (integrativa), che consentono, per esempio, la liquidazione del danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, ovvero la determinazione dell’oggetto del contratto a opera del terzo. Per quanto attiene all’ambito applicativo, viene anzitutto in rilievo la norma che impone il giudizio di equità al giudice di pace per le controversie di esiguo valore economico (non superiore a 1100 euro) e sempre che non si tratti di controversie seriali (art. 113 c.p.c.). Tale distinzione si riflette sul diverso regime di impugnazione delle relative sentenze poiché mentre la decisione di equità resa su istanza di parte è inappellabile, la sentenza del giudice di pace su controversie ‘bagatellari’ – cosiddetta equità equità necessaria (art. 113. c.p.c.) – è appellabile per i motivi espressamente indicati dalla legge, ossia «per violazione delle norme sul procedimento, per circolazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia».
Veronica Rossi
Veronica Rossi
2025-03-30 05:29:45
Numero di risposte: 3
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede ((duemilacinquecento)) euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.
Luisa Sartori
Luisa Sartori
2025-03-30 03:25:39
Numero di risposte: 8
L'art. 113 c.p.c. si riferisce all'equità sostitutiva. Nell'ambito dell'equità sostitutiva rientrano le due ipotesi di giudizio d'equità previste dal codice di procedura civile, ovvero l'art. 113, comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non supera i 1.100 euro, salvo le controversie derivanti dai contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342 c.c.