:

L'equità: cosa significa veramente?

Bortolo Gallo
Bortolo Gallo
2025-04-11 06:42:08
Numero di risposte: 5
Viene definita come principio di contemperamento di contrapposti interessi rilevanti secondo la coscienza sociale. All'interno del nostro ordinamento l'equità può assumere diverse funzioni, come ad esempio criterio di valutazione, o criterio di soluzione delle controversie, o ancora come principio fondamentale ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del contratto, contribuendo a determinare gli effetti giuridici che il contratto produrrà, ed a contemperare gli interessi delle parti relativamente all'affare concluso in concreto. Nell'ambito processuale, l'equità assume il valore di criterio di giudizio in base al quale il giudice, nel decidere una controversia, fa ricorso a criteri di convenienza e di comparazione degli interessi delle parti, prescindendo dall'applicazione di una norma giuridica. In dottrina si distinguono due forme di equità, una integrativa, che si ha quando il legislatore rinuncia a predisporre la disciplina legale di particolari aspetti di una fattispecie e preferisce affidare al giudice il compito di intervenire caso per caso; e l'altra sostitutiva, che comporta l'attribuzione al giudice del potere di sostituire integralmente l'applicazione della norma con una propria decisione equitativa.
Moreno Montanari
Moreno Montanari
2025-03-30 19:47:25
Numero di risposte: 3
L’equità quale criterio di giudizio – cosiddetta equità sostitutiva – non va confusa con altri tipi di equità (integrativa), che consentono, per esempio, la liquidazione del danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, ovvero la determinazione dell’oggetto del contratto a opera del terzo. Il criterio equitativo di giudizio consente al giudice di modellare il contenuto della decisione tenendo conto di talune peculiarità del caso concreto, che la decisione secondo diritto non avrebbe potuto salvaguardare adeguatamente. Tuttavia, rimanendo il giudice senz’altro libero di ritenere la regola di equità coincidente con quella di diritto, l’esito del giudizio di equità non necessariamente diverge da quello al quale avrebbe condotto la rigida applicazione della norma giuridica.