Cos'è l'equità contrattuale?

Gianluca Costa
2025-05-07 06:15:19
Numero di risposte: 3
L’equità è un fondamentale principio di integrazione del contratto. Infatti, per tutti quegli aspetti del contratto che non sono determinati dalla legge o dagli usi, è l’equità che assurge a criterio generale di determinazione.
Tale criterio esprime l’esigenza dell’equilibrio contrattuale e cioè che i singoli interessi siano contemperati in relazione all’economia dell’affare.
Quale criterio di integrazione del contratto, l’equità va intesa come criterio del giusto contemperamento dei diversi interessi delle parti in relazione allo scopo e alla natura dell’affare.
L’equità è un precetto di giustizia contrattuale che ha come destinatari le parti e trova applicazione al fine di integrare le lacune delle regolamento contrattuale.
In sede interpretativa l’equità è diretta ad accettare il significato di una previsione contrattuale, in sede di integrazione del contratto è volta a colmare le lacune del regolamento negoziale.

Quirino Farina
2025-05-01 04:07:47
Numero di risposte: 5
Nel diritto privato, riduzione ad equità, l'operazione attraverso cui, nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione del debitore, si modificano le condizioni del contratto in modo da contemperare equamente gli interessi dei contraenti. In senso più generale, il termine è usato come sinon. di giustizia, non in quanto sistema astratto ma in quanto norma seguita costantemente nel giudicare, nel governare, nel trattare ognuno secondo i meriti o le colpe, con assoluta imparzialità.

Angelo Ruggiero
2025-04-27 13:06:18
Numero di risposte: 6
Viene definita come principio di contemperamento di contrapposti interessi rilevanti secondo la coscienza sociale. All'interno del nostro ordinamento l'equità può assumere diverse funzioni, come ad esempio criterio di valutazione (es.: nella determinazione del danno, ex art. 1226 del c.c.), o criterio di soluzione delle controversie (artt. 113 e 114 c.p.c.), o ancora come principio fondamentale ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del contratto, contribuendo a determinare gli effetti giuridici che il contratto produrrà, ed a contemperare gli interessi delle parti relativamente all'affare concluso in concreto (c.d. equità integrativa).
Nell'ambito processuale, l'equità assume il valore di criterio di giudizio in base al quale il giudice, nel decidere una controversia, fa ricorso a criteri di convenienza e di comparazione degli interessi delle parti, prescindendo dall'applicazione di una norma giuridica.

Felice Rossi
2025-04-15 03:00:29
Numero di risposte: 10
Fondamentale principio di integrazione del contratto che assurge a criterio generale di determinazione di tutti gli aspetti non determinabili dalle parti, dalle leggi o dagli usi. Quale principio di integrazione del contratto, l’equità è precisamente il criterio del giusto contemperamento dei diversi interessi delle parti in relazione allo scopo e alla natura dell’affare. Sebbene la grave iniquità possa costituire un limite di validità del contratto, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale le parti non sono tenute specificamente ad attenersi al criterio di equità. Il precetto dell’equità è a carico del terzo al quale è affidata la determinazione dell’oggetto del contratto salvo che le parti vogliano il mero arbitrio. Deve anche attenersi il giudice che sostituisce il terzo nella determinazione del contratto e tutte le volte che occorra determinare alcuni elementi del contratto già perfezionato. L’equità opera anche nell’interpretazione del contratto in funzione di chiarimento del significato dell’accordo.
L’equità può invece essere disattesa dalle parti perché alla loro decisione è rimessa la determinazione del contratto. La violazione del criterio equitativo ha tuttavia una sua rilevanza in quanto rende annullabile o rescindibile il contratto quando l’iniquità ha causa nell’incapacità naturale del contraente o nella sua eccezionale situazione di bisogno o necessità. La rescissione scioglie il contratto salvo che l’altra parte offra modifica sufficiente per ricondurlo a equità: in questo caso equità necessaria.

Ercole Bellini
2025-04-08 22:21:09
Numero di risposte: 5
In diritto civile l’equità indica sia un criterio di integrazione del contratto, sia un criterio di correzione degli effetti del contratto predisposti dalle parti e che tuttavia risultino concretamente ingiusti. La riduzione ad equità è l’operazione attraverso cui, per evitare la rescissione o la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, si modificano le condizioni del contratto in modo da contemperare equamente gli interessi dei contraenti.

Helga D'amico
2025-03-30 13:12:40
Numero di risposte: 7
Vi possono essere ostacoli esecutivi suscettibili di essere rimossi col concorso del debitore e del creditore, ovvero con una non prevista condotta dell'uno o dell'altro, senza che la legge né l'uso, ci indichino la strada. In questo caso il legislatore chiama a soccorso l'equità, che è in sostanza la composizione degli interessi in conflitto, secondo criteri di giustizia. Ora, l'equità rammentata nell'art. 1374 non si pone in contrasto con la legge ma, al contrario, intende integrarne la disciplina, quando la legge non soccorra. L'equità, che è menzionata per ultima, per ambo i codici deve assistere in ogni applicazione di norme giuridiche, ma la sola equità non può venire in campo, se non quando le altre fonti facciano difetto.
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