Cosa significa giudizio equitativo?

Rodolfo Negri
2025-04-17 15:09:05
Numero di risposte: 8
La liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa" o "suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. La liquidazione equitativa ha natura non sostitutiva, perchè ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse. L'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva ed incolpevole.

Anselmo Coppola
2025-04-09 00:09:20
Numero di risposte: 4
Si tratta di una modalità di risarcimento che, prescindendo da specifiche prove presentate dal danneggiato, rimette la valutazione al giudice e al suo “prudente apprezzamento”. In parole più povere, tutte le volte in cui è impossibile quantificare con precisione l’entità di un danno e le conseguenze di una condotta illecita, è il magistrato a determinare, in base a quanto gli pare giusto ed “equo” in relazione al caso concreto, la somma a cui il danneggiato ha diritto. Di qui l’ordinamento viene in soccorso del danneggiato. Si stabilisce infatti che, tutte le volte in cui l’esistenza di una condotta illecita è certa e, con essa anche il danno subito, ma non è possibile quantizzare con esattezza il danno, la sua liquidazione viene rimessa al giudice «in via equitativa», ossia sulla base di quanto appare giusto nella vicenda specifica. A stabilire la regola della valutazione equitativa del danno è l’articolo 1226 del Codice civile: se il creditore danneggiato non può o non riesce a provare il danno subito nel suo preciso ammontare, è il giudice a liquidare tale danno con valutazione equitativa.

Benedetta Lombardi
2025-03-31 15:10:07
Numero di risposte: 5
Il criterio equitativo di giudizio consente al giudice di modellare il contenuto della decisione tenendo conto di talune peculiarità del caso concreto, che la decisione secondo diritto non avrebbe potuto salvaguardare adeguatamente. Tuttavia, rimanendo il giudice senz’altro libero di ritenere la regola di equità coincidente con quella di diritto, l’esito del giudizio di equità non necessariamente diverge da quello al quale avrebbe condotto la rigida applicazione della norma giuridica.

Sabino Marino
2025-03-31 14:33:20
Numero di risposte: 3
Essa consente al giudice o all'arbitratore, una decisione svincolata dall'applicazione di una norma astratta, ed elaborata invece nella sua coscienza, nel cosiddetto giudizio secondo equità, in latino giuridico, ex aequo et bono oppure ex bono et aequo. Il giudizio per equità può essere stabilito per legge o dalle parti anche nel cosiddetto giudizio arbitrale. L'equità sostitutiva permette invece proprio di superare il dettato di una regola astratta, sostituita da un'altra regola che viene creata e applicata dal giudice in riferimento al caso concreto. La dottrina parla perciò dell'equità come di giustizia del caso singolo o, meglio, regola di giudizio del caso singolo. L'articolo 38, comma 2 dello statuto della Corte Internazionale di Giustizia prevede che quest'organo possa emettere un giudizio d'equità se lo accettano entrambe le parti in causa. Affinché l'obiettivo ultimo del diritto canonico, ovvero la salvezza dell'anima, possa essere perseguito si è da sempre osservato che siano necessarie soluzione specifiche e flessibili meno formali rispetto a quelle tipiche dei diritti laici. L'equità canonica prevede la possibilità di adeguare le norme di legge al caso particolare, allo scopo di attenuare, in alcuni casi, la severità del diritto positivo per perseguire un fine considerato più importante.

Ippolito Greco
2025-03-31 13:38:52
Numero di risposte: 4
Nell'ambito processuale, l'equità assume il valore di criterio di giudizio in base al quale il giudice, nel decidere una controversia, fa ricorso a criteri di convenienza e di comparazione degli interessi delle parti, prescindendo dall'applicazione di una norma giuridica. In dottrina si distinguono due forme di equità, una integrativa, che si ha quando il legislatore rinuncia a predisporre la disciplina legale di particolari aspetti di una fattispecie e preferisce affidare al giudice il compito di intervenire caso per caso. L'altra sostitutiva, che comporta l'attribuzione al giudice del potere di sostituire integralmente l'applicazione della norma con una propria decisione equitativa.

Silverio Fontana
2025-03-31 10:20:14
Numero di risposte: 3
L'(—) è il principio di contemperamento di contrapposti interessi rilevanti secondo la coscienza sociale. In ambito processuale, l'(—) è il criterio di giudizio in forza del quale il giudice, nel decidere una controversia, fa ricorso a criteri di convenienza e di comparazione degli interessi delle parti, prescindendo dall'applicazione di una norma giuridica. Si tratta, comunque, sempre di poteri giurisdizionali in quanto basati sulla legge e da questa limitati.
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