Il limite di riassunzione dopo le dimissioni volontarie è 36 mesi, ma può essere bypassato in caso di contratti collettivi, lavoratori stagionali e contratti di lavoro stipulati con l’ispettore territoriale del lavoro competente.
La riassunzione dopo le dimissioni volontarie è possibile, nel settore pubblico come nel settore privato.
La proroga libera è consentita solo per contratti inferiori ai 12 mesi; in caso contrario, il datore di lavoro deve indicare una delle causali previste dalla legge.
Il rinnovo avviene invece quando l’azienda riassume un dipendente precedentemente impiegato a termine.
Fondamentale è però il rispetto del cosiddetto “stop & go”: per contratti inferiori ai 6 mesi, è necessario che vi siano almeno 10 giorni di pausa prima del rinnovo, mentre per contratti superiori ai 6 mesi la pausa minima è di 20 giorni.
I contratti a termine con la stessa azienda, per le stesse mansioni, non possono inoltre eccedere complessivamente i 24 mesi e non possono essere prorogati più di quattro volte.
Se il rapporto supera i 12 mesi, il datore di lavoro è tenuto a indicare una causale valida tra quelle previste dalla legge o dal CCNL: in caso questa regola non venisse rispettata, il contratto si trasforma automaticamente in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Se il ripensamento avviene dopo l’invio telematico delle dimissioni, ha invece sette giorni di tempo per revocarle.
Il datore di lavoro ha però il diritto di contestare una eventuale assenza ingiustificata, potenziale motivo di licenziamento.