Nel sistema delineato dall’art.18 della L.300/1970, come modificata dalla L. 92/2012, il licenziamento intimato in violazione dell’art. 2110, co.2 c.c. è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo articolo 18, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro.
La Cassazione fonda il suo ragionamento sull’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2018 che avevano appunto sancito la nullità del licenziamento adottato in violazione dell’art. 2110, comma 2, cod. civ.
Il comma 8 dell’art. 18 prevede oggi l’applicazione della cd. tutela reale attenuata di cui al comma 4, ma ciò, per espressa previsione testuale del medesimo comma 8, riguarda solo le imprese di dimensioni maggiori.
La pronuncia che si commenta, invece, si fa carico di tale incongruità e la risolve applicando, sebbene con motivazione non chiarissima, anche al licenziamento adottato dalle imprese minori in violazione dell’art. 2110, secondo comma, cod. civ., il regime sanzionatorio “speciale” previsto dal settimo comma dell’art. 18, L. 300/70 che, come si è detto, prevede la cd. tutela reale attenuata.
In tal modo la Suprema Corte uniforma la disciplina sanzionatoria del licenziamento per superamento del periodo di comporto in ogni tipo di azienda, indipendentemente dalla sussistenza del requisito dimensionale.
La Corte d’Appello di Bologna confermava l’illegittimità del licenziamento ma – riformando parzialmente la sentenza di primo grado – applicava alla fattispecie la tutela meramente obbligatoria.
Alla luce di tali nuovi orientamenti giurisprudenziali, il licenziamento per superamento del periodo di comporto diventa atto estremamente delicato e rischioso anche nelle imprese minori.