Qualora il licenziamento del dirigente sia ingiustificato, sono previste delle speciali forme di garanzia in suo favore introdotte dalla contrattazione collettiva, cioè, in questi frangenti, a tale figura spetta una indennità risarcitoria. Come già anticipato, in caso di licenziamento non giustificato, al dirigente va corrisposta una indennità supplementare, che si aggiunge a quella sostitutiva del preavviso, al TFR e ad ogni altra competenza di fine rapporto. Ne consegue che, ai fini dell’indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la suddetta “giustificatezza” non deve necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto di lavoro e con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale prosecuzione. La valutazione dell’idoneità del fatto materiale ad integrare la giustificatezza è rimessa al giudice di merito ed in sede di legittimità resta sindacabile solo per vizi di motivazione. Per valutare la spettanza dell’indennità supplementare, il personale dirigente è tenuto a far riferimento non soltanto al rapporto fiduciario con il datore di lavoro, ma anche ad un corretto bilanciamento fra quello che è il principio di correttezza e buona fede e la libera iniziativa economica privata.