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Quando il proprietario può disdire il contratto di locazione?

Harry Coppola
Harry Coppola
2025-09-02 07:31:44
Numero di risposte : 15
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Il locatore, alla scadenza del contratto, può comunicare al conduttore la disdetta per qualsiasi ragione, senza bisogno di motivare la propria scelta. Qualora il locatore voglia recedere prima della naturale scadenza del contratto, l’art. 3, L. 431/98 prevede la possibilità di interrompere il rapporto al ricorrere di determinate ipotesi previste espressamente dalla legge, ma solo in occasione del primo rinnovo automatico del contratto e non prima. Il locatore può comunque sempre dimostrare che l’utilizzo tempestivo dell’immobile rilasciato o il mancato utilizzo, è stato ritardato o impedito da motivi di forza maggiore o comunque da altra giusta causa. Il locatore, inoltre, può dare disdetta anticipata dell’affitto se si è riservato, ai sensi dell’art. 1612 c.c., la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nell’immobile locato, o per destinarlo ad abitazione del proprio coniuge o, ancora, per i propri genitori, figli o parenti entro il secondo grado. Per ciascuno di tali motivi il locatore è comunque tenuto a dare comunicazione al conduttore almeno 6 mesi prima, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno manifestando chiaramente l’intento rescissorio.
Costanzo Farina
Costanzo Farina
2025-09-02 07:17:06
Numero di risposte : 9
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Il proprietario può disdire il contratto di locazione, impedendone il rinnovo alla scadenza. Per fare ciò, però, deve rispettare alcune regole. Innanzitutto, il locatore è tenuto a comunicare al conduttore l’intenzione di disdire il contratto con un preavviso di sei mesi, mediante lettera raccomandata o pec. La disdetta è valida solo al ricorrere di giustificati motivi previsti dalla legge; ad esempio: il proprietario ha bisogno dell’immobile per sé o la sua famiglia; l’inquilino ha disponibilità di traslocare in un appartamento nello stesso Comune; l’inquilino, senza precise motivazioni, non occupa in maniera continuativa l’immobile; l’appartamento si trova in un edificio gravemente danneggiato, che deve essere ricostruito o ristrutturato; il proprietario vuole vendere l’immobile e non ha a disposizione altri appartamenti. Alla prima scadenza (in genere, dopo quattro anni dalla stipula), il proprietario può disdire il contratto impedendone il rinnovo automatico soltanto se tale intenzione è giustificata ed è comunicata tempestivamente all’inquilino. Alla seconda scadenza contrattuale (dopo il secondo quadriennio, in pratica), invece, la disdetta non deve essere motivata: è sufficiente il rispetto del periodo di preavviso e della forma scritta.
Miriam Palmieri
Miriam Palmieri
2025-09-02 05:53:14
Numero di risposte : 17
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Il proprietario può interrompere il contratto prima della scadenza, ma le regole sono più rigide. Può farlo solo nei seguenti casi: Necessità di destinare l’immobile ad uso personale o familiare Vendita dell’immobile Morosità dell’inquilino In più deve dare un preavviso di 6 mesi. Se decide di vendere, deve rispettare il diritto di prelazione dell’inquilino, che ha la priorità nell’acquisto dell’immobile. L’inquilino può lasciare l’immobile solo per gravi motivi, come: Trasferimento di lavoro Difficoltà economiche Problemi strutturali nell’immobile Prima di recedere deve rispettare degli obblighi. L’inquilino è tenuto ad inviare una lettera di disdetta al proprietario con almeno 6 mesi di preavviso. Il proprietario che ha bisogno di riottenere l’immobile per uso personale.