Il proprietario può disdettare l’affitto in anticipo solo in occasione della prima scadenza del contratto.
Il locatore potrà quindi dare disdetta del contratto di affitto, ma solamente se sussiste uno dei seguenti casi: la necessità da parte del locatore di abitare l’immobile oppure di adibirlo ad attività commerciale, artigianale o professionale;
la disponibilità del conduttore di un altro immobile situato nello stesso Comune dove poter andare ad abitare;
il mancato utilizzo dell’immobile da parte del conduttore;
la necessità di effettuare lavori di ricostruzione, demolizione e trasformazione dell’edificio in cui l’immobile locato si trova;
la vendita dell’appartamento se il locatore non è proprietario di altri immobili a uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione.
Il locatore deve comunicare all’inquilino la disdetta e quindi il proprio diniego alla rinnovazione del contratto tramite una lettera inoltrata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, Pec o fax, almeno 6 mesi prima della scadenza contrattuale.
Tale lettera deve spiegare esplicitamente, a pena di nullità, quale delle motivazioni sussiste, in modo tale da dare la possibilità al conduttore di verificare, e deve indicare la data entro la quale il conduttore deve lasciare l’immobile.
Il locatore, dopo aver ottenuto la disponibilità dell’immobile, ha 12 mesi di tempo dalla consegna dello stesso per realizzare l’intenzione per cui ne ha richiesto la restituzione.