Cosa succede se non si rispettano i 6 mesi di preavviso?
Egidio Palmieri
2025-09-20 12:22:55
Numero di risposte
: 20
Se il conduttore esercita il recesso senza il rispetto del previsto termine di preavviso, di sei mesi, dovrà pagare il canone per tutto tale periodo.
Le sei mensilità del canone di locazione sono dovute solo se l’immobile rimane effettivamente sfitto, per tutti i sei mesi successivi, al rilascio dell’immobile.
Il locatore non potrà richiedere immediatamente al conduttore le sei rate del canone di locazione, ma dovrà attendere, per ciascuna rata, il termine del mese relativo.
In tema di locazione di immobile urbano, l’accettazione da parte del locatore della anticipata riconsegna dell’immobile locato con la riserva di ottenere il pagamento dei canoni non ancora scaduti fino al termine del contratto non fa venir meno per il conduttore che esercita il recesso senza il rispetto del previsto termine di preavviso l’obbligo di pagare il canone per tutto tale periodo.
Samuel Farina
2025-09-13 10:43:54
Numero di risposte
: 19
Il mancato rispetto del preavviso nel contratto di locazione comporta l’obbligo in capo all’inquilino di corrispondere al locatore il pagamento dei canoni mensili previsti dalla legge o dal contratto a partire dalla comunicazione del recesso, ovvero, in assenza di corrispondenza, dal rilascio dell’immobile.
Nel caso in cui nel contratto di locazione non sia prevista espressamente la facoltà di recesso per giusti motivi senza preavviso, soccorre la disciplina di cui all’art. 3 comma 6 L. 431/1998, in virtù della quale il conduttore può recedere in qualunque momento dal contratto qualora ricorrano gravi motivi, dando comunque comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta a carico del recedente il pagamento del canone sino al sesto mese successivo alla data di comunicazione del recesso.
Nel caso in cui l’immobile sia immediatamente rimesso sul mercato al medesimo canone, il locatore non abbia diritto ad alcun indennizzo, non ravvisandosi pregiudizi di carattere patrimoniale in capo a quest’ultimo.
Parrebbe infatti ingiustificato l’incasso di un doppio canone locatizio, anche in relazione alla natura non propriamente risarcitoria dell’indennità di mancato preavviso.
Domenica Battaglia
2025-09-02 05:51:07
Numero di risposte
: 28
La mancata osservanza del termine di preavviso ha quindi comportato l’obbligo di versare i canoni di locazione fino al 14 gennaio 2022, periodo durante il quale l’immobile è rimasto sfitto.
In tal senso, il conduttore è stato condannato a pagare i canoni arretrati per complessivi 2.100 euro, corrispondenti ai sei mesi di preavviso mancato, oltre alla somma di 350 euro relativa al periodo 15 giugno – 14 luglio 2021.
Il conduttore non può sottrarsi all’obbligo di preavviso di sei mesi previsto dalla normativa sulle locazioni abitative.
In caso di mancato rispetto di tale termine, il conduttore è tenuto a corrispondere al locatore i canoni per il periodo di mancato preavviso.
La normativa vigente in materia di locazioni ad uso abitativo, disciplinata dall’art. 3, comma 6, della Legge n. 431/1998, stabilisce che il conduttore può recedere in qualsiasi momento per gravi motivi, ma deve dare un preavviso di sei mesi.
Il Tribunale ha chiarito che il recesso anticipato comunicato dal conduttore era formalmente valido, in quanto la facoltà di recesso era prevista dal contratto stesso, conformemente all’art. 4 della Legge n. 392/1978.
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