Il codice delle assicurazioni, all’Art. 118 - Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi prevede che: il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione.
salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.
I distributori (qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione), a titolo di pagamento dei premi assicurativi, possono ricevere: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità.
Pertanto se l’intermediario è il signor Antonio Rossi, l’assegno dovrà essere intestato ad Antonio Rossi quale intermediario assicurativo.
I premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità.
Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti.
Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese interessate.
Obbligo di separazione patrimoniale I premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’intermediario medesimo.