Quanti giorni di malattia può fare un invalido civile?
Deborah Martini
2025-10-17 04:58:19
Numero di risposte
: 26
Hai un’invalidità civile pari o superiore al 51%? Potresti richiedere fino a 30 giorni annui di congedo retribuito per cure mediche legate alla tua patologia, senza impatto su stipendio e comporto.
Un’opportunità che permette di prendersi cura di sé senza subire alcuna diminuzione in busta paga.
Chi vi ha diritto può assentarsi dal lavoro per un massimo di 30 giorni all’anno, fruibili in un’unica soluzione oppure in più soluzioni, per sottoporsi a terapie necessarie e documentate.
Questi giorni devono essere fruiti necessariamente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso, in quanto non cumulabili con quelli dell’anno successivo.
A differenza dei classici periodi di assenza per malattia, il congedo per cure non influisce sul periodo di comporto, ovvero su quel limite massimo di giorni di malattia superato il quale il datore di lavoro può licenziare per giustificato motivo.
Una volta rientrati in servizio, bisogna fornire al datore di lavoro la documentazione che attesti l’effettiva esecuzione delle cure, così da chiudere correttamente la procedura e non incorrere in contestazioni.
Morgana Galli
2025-10-04 21:47:07
Numero di risposte
: 29
Ammonta ad un massimo di 30 giorni annuali.
L’anno si considera sempre facendo riferimento all’anno solare mentre il frazionamento avviene per giorni.
Per quanto riguarda l’importo della retribuzione, il decreto n.119/2011 stabilisce il trattamento viene calcolato secondo lo stesso sistema previsto per le assenze di malattia.
In linea di massima ciò significa che nel settore privato per i primi 3 giorni lo stipendio viene garantito al 100%.
dal 4° al 20° giorno viene garantito al 50% e dal 21° giorno al 30° giorno viene garantito al 66,67%.
Queste indicazioni sono solo orientative: bisogna tenere presente che il il contratto collettivo nazionale a cui il lavoratore è sottoposto potrebbe prevedere specifiche diverse.
Il congedo per invalidità non va confuso con l’indennità di malattia.
Si tratta di due misure differenti e cumulabili.
Se il primo è totalmente a carico dell’azienda, il secondo è a carico dell’azienda solo per i primi 3 giorni di assenza; trascorso questo tempo, diventa a carico dell’INPS.
Violante Guerra
2025-09-30 01:41:53
Numero di risposte
: 26
I permessi per cura sono giorni di assenza retribuiti dal lavoro che vengono concessi alle persone con invalidità civile per sottoporsi a cure mediche, terapie e visite specialistiche.
Hanno diritto ai permessi per cura: Lavoratori con invalidità civile: Con un grado di invalidità riconosciuto pari o superiore al 50%.
I permessi per cura possono variare in base alla situazione specifica del lavoratore e alla gravità della disabilità.
Le principali tipologie includono: Permessi giornalieri: Tre giorni di permesso mensili retribuiti, frazionabili anche in ore.
Permessi orari: Due ore di permesso giornaliero se l’orario di lavoro è pari o superiore a sei ore; un’ora per orari inferiori.
Congedo straordinario: Fino a due anni di congedo retribuito per assistere familiari con grave disabilità.
Genziana Bianchi
2025-09-19 22:03:31
Numero di risposte
: 21
Un lavoratore con invalidità civile pari o superiore al 51% ha diritto a un massimo di 30 giorni di congedo retribuito all’anno per cure mediche collegate alla sua patologia.
I giorni di congedo per cure devono essere fruiti necessariamente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso, in quanto non cumulabili con quelli dell’anno successivo.
Il congedo per cure è una misura destinata esclusivamente ai lavoratori con invalidità civile superiore al 51%, a prescindere dalla gravità dell’invalidità.
Il congedo per cure non è considerato come un periodo di malattia e pertanto non incide sul periodo di comporto, ovvero sul limite massimo di giorni di malattia superato il quale il datore di lavoro può licenziare per giustificato motivo.
Inoltre, il congedo per cure è totalmente retribuito, quindi il lavoratore non perde nulla dal punto di vista economico durante il periodo di assenza per cure.
Per poter richiedere il congedo per cure, il lavoratore deve presentare una richiesta formale al proprio datore di lavoro, indicando le date in cui intende usufruire del congedo, e un certificato medico che attesti la necessità delle cure.
Il certificato medico deve essere rilasciato dal medico di base o da uno specialista del SSN e deve attestare che le cure sono strettamente collegate alla patologia invalidante.
Il congedo per cure può essere fruito in un’unica soluzione oppure in più soluzioni, a seconda delle esigenze del lavoratore e della durata delle cure.
Una volta rientrati in servizio, il lavoratore deve fornire al datore di lavoro la documentazione che attesti l’effettiva esecuzione delle cure.
Timothy Santoro
2025-09-13 19:27:10
Numero di risposte
: 21
L’esonero dalla reperibilità vale quando la malattia è correlata all’invalidità.
È il medico che indica espressa nel certificato di malattia: “Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”.
Se non lo indica il lavoratore non è esonerato da reperibilità.
Se c’è un controllo incorre in tutte le consegue e le sanzioni che ne derivano.
L’esonero infatti non esclude la possibilità per l’Inps di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica.
Bisogna ricordare che il datore di lavoro non può richiedere visite di controllo domiciliare ma ha comunque la possibilità di segnalare all’Inps eventi per i quali ravvisi la necessità di effettuare una verifica.
Nel caso segnalato non è possibile ignorare o opporsi alla richiesta di verifica inviata da INPS.
È opportuno presentarsi a visita con la documentazione sanitaria di cui si è in possesso relativa alla malattia contingente ma anche del quadro sanitario generale e degli elementi relativi all’invalidità riconosciuta.
Sono anche previsti alcuni esoneri dalla reperibilità solo qualora il l’evento morboso è sotteso o connesso alle patologie che hanno determinato la riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.
Armando Rossetti
2025-09-05 04:49:38
Numero di risposte
: 23
I lavoratori mutilati e invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono usufruire ogni anno – anche in maniera frazionata – di un congedo straordinario non superiore a 30 giorni per le cure connesse alla loro infermità.
I 30 giorni di congedo non rientrano nel periodo di comporto: sicché, resta immutato il numero massimo di giorni di assenza che l’invalido può prendere dal lavoro per causa di malattia.
Le assenze dell’invalido per malattia, benché legate all’invalidità stessa, rientrano nel periodo del comporto e quindi vanno sottratte da quelle previste per contratto collettivo in favore di ciascun dipendente.
Il che significa che se il lavoratore si assenta per troppi giorni, superando quindi il comporto, può essere licenziato.
In ogni caso, il contratto collettivo può prevedere un trattamento più favorevole espungendo determinate assenze dal comporto, se certificate.
Diamante Ferrara
2025-09-05 02:51:05
Numero di risposte
: 23
I lavoratori invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, hanno la possibilità di utilizzare il congedo per cure, che permette di assentarsi dal lavoro per un massimo di 30 giorni all’anno.
Il periodo di congedo riceve un trattamento uguale alle assenze per malattia, tuttavia – e questa è la cosa importante – si tratta di 30 giorni aggiuntivi al periodo di comporto, che è il massimale di giorni nel quale i lavoratori possono assentarsi per malattia, in un anno.
Il periodo di congedo, quindi, così come la malattia, è coperto da retribuzione: durante le assenze per congedi cure il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime applicato per le assenze per malattia.
I lavoratori invalidi civilmente riconosciuti, possono usufruire di 30 giorni di assenza dal lavoro, retribuiti allo stesso modo delle assenze per malattia.
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