:

Quando muore il marito, tutto il patrimonio va alla moglie?

Elisa Ricci
Elisa Ricci
2025-09-30 19:29:21
Numero di risposte : 23
0
Se chi muore, e fa testamento, lascia il coniuge, senza figli: il coniuge superstite eredita almeno ½ del patrimonio. L’altra metà è quota disponibile e dal testatore può essere data a chi vuole, tramite un testamento. il coniuge ed un figlio: al coniuge superstite spetta almeno 1/3 del patrimonio, al figlio spetta necessariamente l’altro 1/3 e il residuo 1/3 è quota disponibile; il coniuge e due o più figli: al coniuge superstite spetta necessariamente ¼ del patrimonio, ai figli ½ in quote uguali tra loro; il residuo ¼ è quota disponibile tramite testamento; il coniuge, non ci sono figli, ma ci sono genitori: ½ del patrimonio è riservato al coniuge, ¼ spetta necessariamente ai genitori mentre il residuo ¼ è quota disponibile mediante testamento.
Samira Longo
Samira Longo
2025-09-20 22:35:11
Numero di risposte : 27
0
Il Codice Civile sancisce che al coniuge superstite che succeda da solo spetta l’intero patrimonio del coniuge, salvo il concorso con i figli eventualmente nati dall’unione coniugale. Va infatti evidenziato che se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo e al genitore spetterà metà patrimonio ciascuno mentre, quando i figli sono più di uno, ad essi sono complessivamente riservati i 2/3 del patrimonio del defunto, con la conseguenza che al genitore spetterà il rimanente 1/3. Può tuttavia accadere che, pur non avendo avuto figli, il coniuge superstite si trovi a concorrere con altri soggetti quali, ad esempio, gli ascendenti o i fratelli del coniuge defunto. In caso di concorso con gli ascendenti e con i fratelli e le sorelle del de cuius, il coniuge avrà diritto ai 2/3 del patrimonio. Il nostro Codice Civile, all’art. 540 comma 2 stabilisce infatti che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Il diritto di abitazione previsto in favore del coniuge superstite è indipendente dalle vicende ereditarie e ciò in quanto il coniuge superstite acquista il diritto di abitazione sulla casa familiare anche nel caso in cui lo stesso rinunci all’eredità.
Luisa Coppola
Luisa Coppola
2025-09-13 21:49:52
Numero di risposte : 27
0
Se il de cuius non lascia testamento, al coniuge spetta tutta l'eredità se non ci sono né figli legittimi o naturali (o loro discendenti), né ascendenti, fratelli o sorelle (o loro discendenti). Quando invece con il coniuge superteste concorrono i figli legittimi o naturali del defunto, al vedovo spetta metà dell'eredità se alla successione egli concorre con un solo figlio (al quale spetta l’altra metà). Al coniuge compete invece un terzo dell’eredità nel caso egli concorra con più figli; a costoro vengono dunque attribuiti i restanti due terzi dell’eredità, da dividere tra essi in parti uguali. Il coniuge separato con addebito (sia che la separazione fosse stata addebitata solo a lui sia se l’addebito fosse stato comminato a entrambi) ha invece diritto solamente a un assegno vitalizio se già beneficiasse degli alimenti al momento dell'apertura della successione a carico del coniuge deceduto. Se invece sia stato pronunciato il divorzio, in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di divorzio ha diritto alla pensione di reversibilità, se non sia passato a nuove nozze e sempre che fosse titolare dell'assegno periodico di divorzio nei confronti del defunto e che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio. Inoltre, all'ex coniuge che fosse titolare del predetto assegno periodico di divorzio nei confronti del defunto e che versi in stato di bisogno, il Tribunale può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità o un versamento in unica soluzione.
Alighiero Russo
Alighiero Russo
2025-09-05 02:53:40
Numero di risposte : 23
0
Quando il marito muore prima della moglie, un mezzo degli acquisti appartiene al coniuge superstite. La legge prevede che al coniuge superstite spetti almeno la metà degli acquisti. I figli nati da relazioni precedenti possono chiedere, all’occorrenza in via giudiziaria, la loro porzione legittima sugli acquisti. La comunione dei beni ha il vantaggio che il partner superstite non è tenuto a provare quanto apportato nel matrimonio. I coniugi possono inoltre convenire che i beni comuni siano devoluti integralmente al partner superstite, a condizione che i figli rinuncino alla loro porzione legittima. Se il patrimonio coniugale è costituito in larga misura dai beni propri di un coniuge, può essere opportuno stipulare una convenzione matrimoniale passando dalla partecipazione agli acquisti alla comunione dei beni. La convenzione matrimoniale può prevedere che il coniuge superstite riceva tutti i beni accumulati durante il matrimonio. Il superstite deve dividere con gli altri eredi soltanto la parte dei beni che il defunto possedeva già al momento del matrimonio o che ha ereditato durante il matrimonio. In caso di comunione dei beni, i beni propri diventano per la maggior parte beni comuni, che appartengono a entrambi i coniugi in ragione di un mezzo ciascuno. I coniugi possono inoltre convenire che i beni comuni siano devoluti integralmente al partner superstite, se i figli rinunciano alla loro porzione legittima, ma il beneficio massimo del coniuge va spesso a scapito dei figli.